Uno degli effetti più evidenti e penalizzanti dei decreti anti-Covid è stato l’imposizione della chiusura a quelle attività economiche il cui esercizio richiedeva la concentrazione di più persone nello stesso luogo, tenuto conto del fatto che gli assembramenti sono stati considerati, fin da subito, una delle principali cause di diffusione del virus. È stato quindi necessario disporre specifiche misure di sostegno a favore di tali attività. Il quadro normativo di riferimento Due le norme di riferimento: - l’art. 2 del D.L. n. 73/2021; - l’art. 11, del D.L. n. 105/2021. Con il primo di questi interventi è stato istituito il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” accompagnato, per il 2021 da una dotazione di 140 milioni di euro. Con il secondo, invece, si è stabilito che una quota di tale fondo, pari a 20 milioni di euro, venga destinata, in via prioritaria, alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020. A chi spetta il contributo Il comma 2 dell’art. 2, D.L. n. 73/2021 rinvia a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, la fissazione di norme attuative destinate a individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo erogabile. Tale decreto, emanato il 9 settembre 2021, ha stabilito che possono beneficiare di questo aiuto i soggetti che alla data di entrata in vigore del: - D.L. n. 105/2021 (23 luglio 2021) svolgevano prevalentemente un’attività, individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10, discoteche, sale da ballo night-club e simili, che è risultata chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020; - D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021) svolgevano prevalentemente un’attività riferita a taluni codici Ateco 2007 e che per effetto delle suddette misure di prevenzione avevano subito la chiusura dell’attività per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021. La lista dei codici Ateco che possono beneficiare del contributo è contenuta nell’Allegato 1 al D.M. MISE/MEF del 9 settembre 2021. Tra le attività elencate nell’Allegato 1 rientrano, a titolo di esempio, gli impianti di risalita sciistici, catering e banqueting, cinema, teatri, eventi sportivi e ricreativi, fiere e convegni, corsi di danza, rappresentazioni artistiche, musei e gestione di monumenti, sale gioco e biliardi, stadi, piscine, palestre e impianti sportivi, centri fitness e benessere e altre attività di intrattenimento e divertimento. Oltre alle suddette caratteristiche, i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: - essere titolari di partiva IVA attiva prima del 23 luglio 2021, per gli esercenti discoteche, sale da ballo night-club e simili ovvero, del 26 maggio 2021, per gli altri beneficiari; - essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato; - non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Non sono ammessi al beneficio gli enti pubblici (art. 74 TUIR) e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis TUIR). A quanto ammonta il contributo Per quanto riguarda gli ammontari erogabili, l’art. 5 del decreto MISE/MEF prevede che agli esercenti discoteche, sale da ballo night-club e simili venga riconosciuto un contributo fisso di 25.000 euro entro la dotazione massima di 20 milioni di euro. Agli altri soggetti, ai quali sono destinati i residui 120 milioni stanziati, oltre a eventuali somme che dovessero residuare dalle assegnazioni ai precedenti beneficiari, il contributo viene riconosciuto in misura differenziata sulla base dell’ammontare dei ricavi e compensi (ex art. 85, comma 1, lettere a-b e articolo 54, comma 1, TUIR) relativi al periodo di imposta 2019 e ammonta a: 3.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro; 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro; 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro. Per i richiedenti di nuova costituzione che quindi non hanno prodotto ricavi nel 2019, il contributo è riconosciuto nella misura fissa di 3.000 euro. Qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate, l’Agenzia delle Entrate provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo spettante a ciascun richiedente, fermo restando un minimo garantito di 3.000 euro. Come per gli altri contributi istituiti per sostenere le attività penalizzate dalla pandemia, anche quello per le attività chiuse non concorre alla formazione della base imponibile II.DD. e IRAP e non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e dei costi in presenza di proventi esenti. Richieste del contributo in stand-by Il contributo per le attività chiuse non è di tipo automatico, nel senso che non viene riconosciuto senza che il contribuente ne faccia specifica richiesta. L’art. 6 del decreto MISE/MEF prevede, infatti, che gli interessati presentino, esclusivamente per via telematica, in proprio o tramite un intermediario abilitato, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Contenuti e termini di presentazione dell’istanza dovranno essere fissati con uno specifico provvedimento direttoriale la cui emanazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto MISE/MEF. Circa il contenuto dell’istanza, il decreto si limita a stabilire che in essa il contribuente dovrà indicare la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’erogazione del contributo (appartenenza alle categorie penalizzate e giorni di chiusura non inferiori a 100 nel periodo di riferimento, per i soggetti indicati nell’Allegato 1 del decreto) e dichiarare gli elementi atti ad indicare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Anche questi ultimi elementi dovranno, però, essere individuati dal provvedimento direttoriale. Naturalmente, visto che il contributo verrà erogato mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale, nell’istanza si dovrà anche indicare l’IBAN del conto scelto dal contribuente per ricevere il contributo. Poiché il decreto MISE/MEF è datato 9 settembre 2021, si potrebbe, erroneamente, pensare che il provvedimento direttoriale che darebbe, in concreto, l’avvio alla procedura per la richiesta del contributo, dovesse essere emanato entro lo scorso 8 novembre. Tuttavia, il termine di 60 giorni previsto per l’emanazione di tale provvedimento decorre dalla data di pubblicazione di tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Poiché questa è avvenuta il 7 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 6 dicembre 2021 per procedere in tal senso. Inoltre, visto che il comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 73/2021 prevede che il decreto attuativo del MISE/MEF doveva provvedere “a individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni”, verrebbe da ritenere che una volta emanato il provvedimento attuativo, la concreta erogazione del contributo avvenga entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione dell’istanza. Alla luce di tali considerazioni, è difficile ipotizzare che il contributo in commento possa essere erogato prima della fine di gennaio 2022.