Ministero del Turismo - Decreto 29 settembre 2021, n. 161 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021, il decreto n. 161 del 29 settembre 2021 del Ministero del Turismo recante il regolamento sulle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ai sensi dell'art. 1 del decreto, nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi: a) tipologia di alloggio; b) ubicazione; c) capacità ricettiva; d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonchè il codice alfanumerico, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.