Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 200 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 200 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. In riferimento alla richiesta di riutilizzo di documenti, il decreto dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. In caso di diniego, il richiedente può esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonché le imprese private devono adottare licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. I documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi. Se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. Tale disposizione non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali. Entrata in vigore Il decreto entra in vigore il 15 dicembre 2022.