A decorrere dal 6 dicembre 2021 sarà attivo il super green pass lo strumento che il Governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19. Con le nuove disposizioni (D.L. n. 172/2021 pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021) sono state adottate le nuove misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività soprattutto in occasione delle prossime festività. Validità del certificato In particolare, il decreto ha disposto una minore durata delle certificazioni verdi Covid-19 passandola da dodici a nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. Dove si potrà entrare con il certificato Il certificato verde rafforzato, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente alle attività sociali e ricreative. Precisamente consentirà l'ingresso a: - strutture alberghiere; - cinema; - teatri; - palestre; - impianti sciistici; - bar e ristoranti. Nelle zone gialla e arancione è stato disposto altresì l’obbligo vaccinale anche per accedere ai servizi di ristorazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale. I tamponi (antigenico e molecolare) resteranno efficaci solo per accedere al lavoro e alle attività giudicate essenziali. Adempimento dell'obbligo vaccinale Il decreto ha previsto inoltre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per le seguenti categorie di lavoratori: - per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario; - per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; - per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124/2007; - per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; - per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.