L’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società ed enti al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci. L’art. 3, c. 1, D.L. n. 228/2021 (decreto Milleproroghe) ha ora prorogato al 31 luglio 2022 il termine per lo svolgimento da remoto delle assemblee di società ed enti. Cosa prevedono le norme sullo svolgimento delle assemblee da remoto La disposizione ora oggetto di proroga da parte del D.L. n. 228/2021 (decreto Milleproroghe) al 31 luglio 2022, prevede la possibilità: - previo inserimento nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, di consentire l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza nonché l’intervento in riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo; - per le società a responsabilità limitata, di assumere le deliberazioni mediante consultazione scritta o esprimendo il consenso per iscritto; - per le società con azioni quotate (per quelle i cui titoli sono immessi in un sistema multilaterale di negoziazione e per quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF; - per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di designare per le assemblee ordinarie e straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. A quali assemblee si applica la proroga Si segnala che il tenore letterale del dell’art. 106, c. 7, D.L. n. 18/2020 è rimasto sostanzialmente invariato e quindi si applica alle assemblee tenute entro la data del 31 luglio 2022, indipendentemente dalla data della loro convocazione. Alcune interpretazioni dei notai delle disposizioni prorogate È utile segnalare alcune delle interpretazioni di cui sono state oggetto le previsioni dell’art. 106, D.L. n. 18/2020, nello specifico quelle provenienti dal Comitato Triveneto dei Notai e dal Consiglio Notarile di Milano. Assemblee degli obbligazionisti In particolare, un primo orientamento dei Notai del Triveneto ha stabilito che le disposizioni dell’art. 106 sono applicabili direttamente anche alle assemblee degli obbligazionisti in quanto la norma che disciplina lo svolgimento di tali ultime assemblee (art. 2415, c. 3, Codice civile) rinvia alle disposizioni relative alle assemblee straordinarie; pertanto, sussistendo la medesima ratio e il medesimo obiettivo di agevolarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e distanziamento fisico, anche le assemblee degli obbligazionisti potranno svolgersi con le modalità semplificate introdotte dal citato art. 106. Materie per le quali resta valida la modalità da remoto Un secondo orientamento dei Notai del Triveneto ha interpretato in modo restrittivo l’art. 106, c. 3, affermando che l’assunzione delle decisioni dei soci attraverso la consultazione scritta o con il voto espresso per iscritto non possa applicarsi: - alle materie indicate dall’art. 2479, secondo comma, nn. 4) e 5), del Codice civile (le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci); - alle fattispecie di cui all’art. 2482-bis, quarto comma, del Codice civile in materia di riduzione del capitale; - al diritto, in capo agli amministratori o ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di richiedere che la decisione dei soci sia adottata mediante deliberazione assembleare. Per le suddette materie resta valida la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 106, c. 2, n. 18/2020 (assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e voto in forma elettronica). Applicazione delle deroghe e limiti degli statuti Un’ulteriore indicazione da parte del Comitato Triveneto riguarda l’applicazione delle deroghe in modo proporzionato ai limiti e ai vincoli previsti negli statuti delle società; in altre parole, alle deroghe emergenziali in esame deve farsi ricorso con la dovuta attenzione rispetto alle indicazioni statutarie vale a dire solo laddove le stesse deroghe siano effettivamente necessarie allo svolgimento delle assemblee nel periodo pandemico. Svolgimento di assemblea da remoto a prescindere dal regime emergenziale Secondo il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 200 del 23 novembre 2021) l’assemblea dei soci, a prescindere dal suddetto regime emergenziale di cui al citato art. 106 D.L. n. 18/2020 e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria, può essere convocata (e svolgersi anche in forma non totalitaria) senza l'indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione. Se da un lato, lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisce certamente una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, dall’altro con le assemblee telematiche i soci di minoranza possono beneficiare di una modalità più semplice di esercizio dei propri diritti se solo si considera che nelle assemblee “in presenza” i soci stessi potrebbero essere obbligati a spostamenti presso il luogo di riunione dell'assemblea, anche fuori dalla sede sociale o fuori dal territorio nazionale; l’assemblea potrebbe tenersi anche in altri stati dell'Unione europea o in luoghi ancor più distanti. Secondo la massima sopra citata, queste agevolazioni devono ritenersi applicabili anche alle riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1, Codice civile, consenta la partecipazione con tali mezzi).