In caso di fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, ai fini della dichiarazione IVA annuale il dichiarante - ovvero la società incorporante, beneficiaria, conferitaria, etc. - deve presentare, oltre al/ai modulo/i per l’indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l’indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti alla trasformazione. Come si compila il modello IVA 2022? Trasformazione avvenuta durante l’anno 2021 A) Estinzione dante causa - Nel caso in cui durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa, ovvero la società incorporata, la società scissa, il soggetto conferente, cedente o donante, ecc., la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa, ovvero la società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, etc.. Il soggetto risultante dalla trasformazione deve, infatti, presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all’operazione): - nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione; - nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti alla propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno 2021, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono essere, inoltre, compilati i quadri VT e VX comprensivi di tutte le posizioni dichiarate al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione (quindi un solo quadro VT e un solo quadro VX); - nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti all’attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce. In tal caso il dante causa non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2021. B) Dante causa continua l’attività - Qualora l’operazione straordinaria ovvero la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l’estinzione del soggetto dante causa, ad esempio nel caso di scissione parziale, conferimento, cessioneo donazione di ramo d’azienda, la dichiarazione IVA deve essere presentata: - dal soggetto avente causa, se l’operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. In tal caso l’avente causa deve presentare la dichiarazione secondo le modalità indicate al precedente punto A), avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un’attività rilevante agli effetti dell’IVA. Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2021 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un’operazione straordinaria o trasformazione e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2021 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione; - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione se non c’è stata cessione del debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta. Trasformazione tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 In tale caso, poiché l’attività per l’intero anno 2021 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, etc.), si possono verificare le seguenti ipotesi: - estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione: il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, etc.) deve presentare per l’anno 2021 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l’adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest’ultimo soggetto. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica; - trasformazione non comportante l’estinzione del soggetto dante causa: ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta 2021 cui si riferisce la dichiarazione. Scissione L’art. 16, commi 10 e seguenti, legge n. 537/1993 ha previsto la disciplina agli effetti dell’IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 dell’art. 16 dispone che, ove l’operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. In particolare, l’art. 2506 c.c. prevede due forme di scissione: - scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce l’intero patrimonio a più società (dette “beneficiarie”) preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa si estingue; - scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue. Sia in caso di scissione totale che di scissione parziale per le società beneficiarie si rimanda a quanto sopra indicato per le modalità di compilazione. Il comma 12 dell’art. 16, legge n. 537/1993 detta una specifica disciplina in ordine a un particolare caso di scissione stabilendo che: “In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione”. In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9. Sempre con riferimento alle operazioni straordinarie bisogna fare attenzione ad alcune fattispecie che si possono presentare, come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA annuale, ovvero: - rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive - agli effetti delle rettifiche previste dall’art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche, in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli, devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29 febbraio 1996). - volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva - ai fini dell’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione (ad esempio per lo status di esportatore abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni etc.).