Con la pubblicazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (decreto 31 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), le aziende agricole saranno più invogliate ad assicurarsi grazie a una più efficace ed estesa ”rete di sicurezza” volta a coprire i danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale (si pensi alla siccità che ha caratterizzato buona parte di quest’anno): tra le novità principali, la sperimentazione del fondo mutualistico nazionale Agri-CAT, in attuazione dei regolamenti Ue relativi alla nuova PAC 2023–2027, e un più ampio mix di strumenti di sostegno economico costituito da polizze assicurative tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualizzazione e strumenti settoriali per la stabilizzazione dei redditi. Aggiornato anche il novero delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica, e introdotte nuove tipologie colturali assicurabili. Da più parti ci si auspica che gli strumenti posti in campo nel piano annuale di gestione del rischio in agricoltura riescano ad aumentare il numero degli agricoltori che sottoscriveranno assicurazioni a copertura dei rischi di eventi avversi naturali (gelo, brina, alluvione, siccità, etc.). Gli strumenti assicurativi ci sono ma, ancora oggi, non tutti li conoscono o sono disposti a impiegarli vedendoli come un costo e non come un investimento utile per proteggere il reddito rappresentato dalle colture aziendali. Sistema di gestione dei rischi in agricoltura e PGRA In Italia, il sistema di gestione del rischio è finanziato principalmente con risorse dell’Unione europea derivanti dalla Politica di sviluppo rurale (Reg. UE 1305/2013): ci si può avvalere di tali finanziamenti per la sottoscrizione di polizze per le produzioni vegetali e del settore zootecnico, di fondi di mutualità e di Fondi IST. Sono invece finanziate da risorse nazionali derivanti dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui al D.Lgs. n. 102/2004, le polizze sperimentali per le produzioni vegetali, le polizze smaltimento carcasse per il settore zootecnico e le polizze per le strutture. In questo quadro, il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) rappresenta il provvedimento annuale che disciplina l’intero sistema di gestione del rischio agevolato, contenendo a tal fine le regole di attuazione dei tre strumenti previsti, polizze assicurative, Fondi di mutualizzazione e Fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 102/2004. Nuovo piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA) Nello specifico, il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2022, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente: - dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN 2014-2022), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, dalla misura 17 “Gestione del rischio”; - dal regolamento (UE) n. 1305/2013; - dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tale sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, nonché, per quanto attiene agli interventi di cui all’art 14, nei limiti delle risorse stanziate nel medesimo stato di previsione ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge di bilancio 2022. Sotto, tale profilo il PGRA contiene regole di attuazione dei tre strumenti di sostegno previsti: 1) polizze assicurative; 2) fondi di mutualizzazione; 3) fondi per la stabilizzazione del reddito. Il piano, inoltre, detta le condizioni per la partecipazione alla campagna di agevolazione pubblica, stabilendone: - limiti della contribuzione; - termini per la sottoscrizione di polizze e per l’adesione alle coperture mutualistiche; - rischi e combinazioni di rischi assicurabili/mutuabili; - garanzie assicurabili/mutuabili; - prodotti assicurabili/mutuabili. Per quanto riguarda la struttura, il provvedimento si suddivide in 21 articoli e ne sono parte integrante ben 10 allegati: - allegato 1. Produzioni vegetali assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica cereali, avversità assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali, etc; - allegato 2. Tipologie colturali assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica; - allegato 3. Definizioni; - allegato 4. Polizze sperimentali, polizze ricavo, polizze index based; - allegato 5. Metodologia di calcolo degli standard value calcolo degli standard value delle produzioni vegetali; - allegato 6. Bollettino di campagna; - allegato 7. Metodologia di calcolo dei parametri contributivi (colture, produzioni zootecniche, strutture, nuovi assicurati, limiti massimi); - allegato 8. Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; - allegato 9. Metodologia “trigger” per l’attivazione del fondo IST; - allegato 10. Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST); - allegato 11. Scheda di sintesi. sperimentazione del fondo mutualistico nazionale agricat a copertura dei danni alle produzioni agricole. Novità Il nuovo piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA), conferma per la campagna 2022 quanto previsto per l’annualità precedente, introducendo alcune interessanti novità a vantaggio delle imprese agricole: - aggiunta di alcune fitopatie (quelle per il noce, la moria dei kiwi, la monilia, la Black Rot e l’Escoriosi per l’uva), e l’integrazione dell’elenco delle infestazioni parassitarie (il Ragnetto rosso e gli Afidi) assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica; - ampliamento delle colture e delle tipologie colturali per le quali sarà possibile sottoscrivere polizze assicurative agricole agevolate o aderire ai fondi di mutualizzazione (ci sono la camelina sativa e l’uva da vino IGP e DOP sotto impianto antibrina). - per quanto riguarda le polizze sperimentali indicizzate, introduzione di nuove produzioni (quali l’uva da vino, il nocciolo, il miele) e la garanzia per la mancata produzione di latte bovino per eventi meteoclimatici (sono anche state implementate le definizioni per specificare il calcolo degli indici metereologici alla base della definizione del danno); - per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione e i fondi IST, ampliamento delle tipologie di spesa ammissibili al sostegno pubblico con l’introduzione di un contributo per gli interessi sui mutui commerciali contratti per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti; - per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione, sono state esplicitate le combinazioni dei rischi atmosferici delle produzioni vegetali assoggettabili a copertura mutualistica, così da allinearle a quelle relative alle polizze assicurative, mentre, con riferimento alle fitopatie e infestazioni parassitarie, è stato specificato che le stesse risultano assoggettabili a copertura solo se sano applicate dall’agricoltore norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria, previste o riconosciute dalle Autorità competenti; - introduzione della sperimentazione per l’annualità 2022 (limitata per adesso ad aree territoriali test nonché ad un elenco di prodotti vegetali) del nuovo fondo mutualistico nazionale FMN Meteo-CAT, a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione), istituito con la legge n. 234/2021. Con riferimento a questo ultimo punto, che rappresenta la novità principale del piano, si rileva che il nuovo fondo mutualistico nazionale sarà operativo dal 1° gennaio 2023, in linea con la nuova PAC 2023-2027, e a tal fine la fase sperimentale permetterà di partire tempestivamente con le attività dopo un periodo di rodaggio. Nessuna modifica per quanto riguarda le tipologie di polizze relative alla campagna del 2021 e la possibilità di aderire a fondi di mutualizzazione con riferimento ai rischi climatici e sanitari, come pure a quelli settoriali per la stabilizzazione del reddito. Il PGRA 2022 conferma anche i termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche, tranne che per la scadenza relativa ai vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle che viene anticipata al 15 luglio 2022. Definizioni Interessanti, nonché necessarie per l’applicazione della disciplina dettata dal PGRA, sono le definizioni riportate dall’Allegato 3: - per “polizze assicurative” all’interno del piano, si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 102/2004 ss.mm. e dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ss.mm.; - per “fondi di mutualizzazione” all’interno del Piano, si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del DM 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm. - per “fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale all’interno del piano”, si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) del DM 5 maggio 2016, n. 10158 e ss.mm. e all’art. 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.; - per “garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche”, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie. La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata. Tra le definizioni di eventi avversi ricompresi nell’Allegato 3 vi sono quelle di grandine, gelo, brina, eccesso di pioggia, alluvione, vento forte e siccità. Polizze sperimentali Altre definizioni utili sono quelle riportate dall’Allegato 4 dedicato alle polizze sperimentali, laddove: - per “polizze ricavo” si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate nel Piano, e la riduzione del prezzo di mercato; - per “polizze indicizzate o index based” si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell’effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice. Il danno è correlato all’andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell’ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell’agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all’interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti. Polizze assicurative agevolate, premi ammissibili al sostegno pubblico L’art. 2 del PGRA 2022, rubricato “Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili”, ammette al sostegno pubblico i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2022, si considerano assicurabili: - le produzioni vegetali, - le produzioni animali, - le strutture aziendali, - gli allevamenti zootecnici, - i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell’allegato 3. Fondi di mutualizzazione Secondo l’art. 9 del PGRA 2022, rubricato “Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica”, sono ammissibili al sostegno pubblico le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale Secondo l’art. 15 del PGRA 2022, rubricato “Settori ammissibili per l’attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito”, sono ammissibili al sostegno pubblico le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. Contenuti del contratto assicurativo Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato: - il valore assicurato, - la tariffa applicata, - l'importo del premio, - la soglia di danno, - la franchigia - la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’articolo 14 del Decreto MiPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.