Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. In particolare il Consiglio di Stato presentò delle osservazioni e dei suggerimenti sul testo della composizione negoziata della crisi inserito nel nuovo codice, sull’esperto, sulla sua formazione e sulle sue esperienze per l’ammissione agli elenchi dei professionisti che potranno svolgere tale funzione. La commissione parlamentare del Senato focalizzò l’attenzione sulla verifica di convenienza per il credito dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori della previdenza che non abbiano approvato la proposta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano di concordato in continuità. E’ utile ricordare che il decreto disciplina, tra l’altro, l’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e in tale contesto, l’imprenditore individuale emerge quale figura responsabile dell’adozione delle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Ma anche l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure adottate devono consentire di: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il decreto prevede tra l’altro che nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Il debitore ha il dovere di: illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento della situazione, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Anche le nomine dei professionisti dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza al fine di garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria.