Ministero del Lavoro - Circolare n. 34/9184 del 16 giugno 2022 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione dedicata agli Enti del Terzo Settore, la circolare n. 34/9184 del 16 giugno 2022, con cui fornisce chiarimenti in merito alla validità temporale della documentazione contabile ai fini dell'attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica. Con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 il Ministero ha evidenziato la necessità che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell'iscrizione dell'ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non sia "temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile". Nella circolare si osserva come il presupposto dell'affidabilità della documentazione a supporto sia stato oggetto di valutazione da parte del Notariato, richiamando la massima n. 3 del 27 ottobre 2020, emanata dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa contenuta nell'art. 42-bis comma 2 del Codice civile. Le associazioni di categoria hanno richiesto al Ministero di assumere come valido, per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell'attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell'organo di controllo potrebbe incontrare ostacolo proprio nell'indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell'attestazione. In tal senso il Ministero rileva che non è corretto individuare in 6 mesi (180 giorni) il termine previsto dal CTS per il deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS: il CTS fa infatti riferimento al termine del 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, inteso come termine entro il quale l'ente deve assolvere all'adempimento pubblicitario concernente il bilancio, non necessariamente utile a determinare l'attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio precedente ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale. Alla luce di quanto rilevato il Ministero, unicamente nei limiti prospettati (ovvero unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgano, per l'approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell'organo di controllo), ritiene che la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all'ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180.