Inps - Circolare n. 73 del 24 giugno 2022 I datori di lavoro dovranno, in via automatica, erogare l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, commi 13 e 14, del DL 50/2022. È questo uno dei chiarimenti più rilevanti della circolare dell’INPS n. 73 pubblicata nella serata del 24 giugno 2022, con le indicazioni di carattere normativo e operativo riguardanti le indennità una tantum di 200 euro previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022. Il pagamento da parte dell’INPS sarà residuale a domanda ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante. Categoria esclusa, invece, dall'erogazione da parte del datore di lavoro è quella degli operai agricoli a tempo determinato, ciò in quanto l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per questi lavoratori. Tuttavia, gli OTD possono beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro ai sensi dell’art. 32 comma 13 del DL 50/2022, ricorrendo i requisiti normativi (50 giornate di lavoro effettivo nel 2021 e un reddito non superiore a 35.000 euro sempre nel 2021). Ulteriore aspetto di particolare rilevanza riguarda i requisiti di accesso all'indennità una tantum dei lavoratori dipendenti ex art. 31. Si ricorda infatti che la norma prevede espressamente che possano fruire dell’indennità di 200 euro i lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121, della L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità. Il legislatore ha quindi legato l’accesso all'indennità una tantum alla fruizione nel primo quadrimestre dell'anno 2022 dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore. Tuttavia, tale aspetto ha suscitato diverse criticità applicative anche dovute al ritardo con cui l'esonero è stato reso operativo dall’INPS (la circ. 43/2022 con le istruzioni operative è stata infatti pubblicata solo il 22 marzo 2022). Al riguardo, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS precisa che tale periodo di riferimento (primi quattro mesi dell'anno) è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare. Di conseguenza, sarà possibile accedere all'indennità - sussistendo tutti gli altri requisiti - se il lavoratore ha beneficiato dell'esonero dello 0,8% alla data del 23 giugno 2022. Ai fini dell'accesso, i lavoratori dipendenti sono tenuti a dichiarare di non essere titolare di pensione o reddito di cittadinanza. Al fine di agevolare gli adempimenti dei lavoratori e dei datori, con il messaggio n. 2559/2022 l’INPS mette a disposizione un fac-simile di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. La circolare in commento si sofferma poi su tutte le ulteriori categorie di soggetti beneficiari dell'indennità, ovverosia: pensionati e titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione; lavoratori domestici; percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola; titolari di rapporti di co.co.co di cui all’art. 409 c.p.c.; soggetti beneficiari delle indennità ex artt. 10 commi 1-9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; percettori di reddito di cittadinanza. Sotto il profilo operativo, per i lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'art. 32 commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, al fine di ricevere l'indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica (accedendo alla sezione "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche"), a partire dal 20 giugno 2022 e fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l’accesso all'indennità una tantum per i lavoratori domestici può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 e fino al 30 settembre 2022. In alternativa è possibile utilizzare il contact center o avvalersi di patronati. Calendario dei pagamenti Il calendario dei pagamenti dell’indennità in parola è il seguente: ai sensi dell’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 in argomento, per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione; ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge in argomento, per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute; ai sensi dell’articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge in oggetto, prevista per il mese di settembre 2022; ai sensi dell’articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi da 11 a 16 dell’articolo 32 del decreto in oggetto, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022; ai sensi dell’articolo 32, comma 18, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.