Inps - Circolare n. 87 del 25 luglio 2022 A seguito del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, con la circolare n. 87 del 25 luglio 2022 l'Istituto fornisce le istruzioni per la gestione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022. La circolare si sofferma, inoltre, sulla modalità di presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti Prestazioni autorizzate a pagamento diretto I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti delle lavorazioni all’INPS che dispone il relativo pagamento. Prestazioni autorizzate a conguaglio I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all’elaborazione delle denunce, aggiorna l’estratto contributivo dei lavoratori e comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022 I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it. I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso. Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022 La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato. Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it. Prestazioni autorizzate a pagamento diretto Per la comunicazione dei dati relativi al pagamento diretto, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura “UNICIG”. Si ricorda che l’articolo 1, comma 196, della legge n. 234/2021, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto che i dati relativi al pagamento diretto devono essere inviati, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>. Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, i medesimi soggetti valorizzeranno il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. Si ricorda altresì che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015. In applicazione di tale articolo, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dai datori di lavoro ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro. Si evidenzia che i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, ai sensi del citato articolo 7, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”; - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero dell’autorizzazione CIGS rilasciata da INPGI; - nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica autorizzazione. Si evidenzia che il codice di conguaglio “L570” potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022. Pertanto, i datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’INPGI, qualora maturino la decadenza di cui all’articolo 7 in commento nel mese di luglio 2022, sono rimesse in termini e devono effettuare il suddetto conguaglio con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto al pagamento del contributo addizionale - calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Tenuto conto che la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro interessati varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 verranno computati anche i trattamenti di integrazione salariale (periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) fruiti entro la data del 30 giugno 2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’INPS. A tale fine, l’Istituto acquisirà presso l’INPGI le necessarie informazioni. Presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione A seguito del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. A partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS. La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.