Come ben noto agli addetti ai lavori, l’identificazione del luogo in cui avverrà la prestazione lavorativa è un elemento fondamentale del contratto di lavoro subordinato. In fase costitutiva del rapporto di lavoro, all’atto dell’assunzione, i datori di lavoro sono infatti tenuti ad informare i dipendenti, attraverso il contratto di lavoro, del luogo nel quale svolgeranno la loro prestazione. Nella maggior parte dei casi la sede di lavoro è fissa e identificata in modo specifico; per particolari tipologie di attività, tuttavia, può essere richiesto, occasionalmente o con maggior frequenza, lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi differenti rispetto alla normale sede di lavoro contrattualmente definita. In tale ambito si inserisce la trasferta, la quale rappresenta un mutamento occasionale ovvero temporaneo della sede di lavoro. Essa si distingue dal trasferimento, caratterizzato da un mutamento definitivo della sede di lavoro. Nel nostro ordinamento legislativo, non esiste una norma che definisca l’istituto della trasferta. Essa può essere qualificata come il temporaneo svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo diverso della sede di lavoro contrattualmente convenuta, nell’interesse del datore di lavoro e su disposizione unilaterale da parte di questi. Alla luce di ciò, è possibile affermare che la principale caratteristica della trasferta è rappresentata dall’elemento della temporaneità. Ai fini dell’identificazione della trasferta non assume alcuna rilevanza la residenza del lavoratore, ma unicamente il luogo di lavoro dedotto nel contratto di assunzione. In buona sostanza, con la trasferta, il lavoratore viene inviato in un'altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività, sebbene permanga stabile il legame con l’originario luogo di lavoro. La temporaneità della trasferta non implica che deve esserne necessariamente predeterminata la durata. Inoltre, per il settore privato, si evidenzia che non sussiste alcun limite posto dalla legge. La durata della trasferta è dunque strettamente correlata alle ragioni di tipo economico-produttivo che legittimano l’attività lavorativa, posta in essere dal lavoratore, resa fuori dalla sede ordinaria di lavoro. Per questo motivo tale durata può essere più o meno lunga, fermo restando la temporaneità di essa. Il ruolo della contrattazione collettiva Nel nostro Paese, non si rinviene, all’interno di una fonte normativa, una definizione di trasferta, né tanto meno una disciplina organica riguardante questo Istituto. L’unico riferimento legislativo è quello rinvenibile nell’art. 51, c. 5, TUIR, il quale si limita, unicamente, a disciplinare il trattamento fiscale e contributivo della trasferta, ovvero l’impatto che tale indennità, laddove erogata dall’azienda, abbia con riferimento al prelievo contributivo e fiscale in capo al lavoratore. L’art. 51 del TUIR in parola affronta altresì la disciplina dei rimborsi spese erogati a fronte dell’esecuzione della trasferta stessa, a copertura delle spese di vitto, viaggio, trasporto e pernottamento. In assenza di una specificazione di stampo legale, la disciplina delle trasferte è demandata alla contrattazione collettiva che, oltre a delineare diritti e doveri del lavoratore, disciplina i trattamenti economici e normativi ad essi spettanti per l’attività resa fuori dalla sede di lavoro. In via residuale, viene affidato alla Giurisprudenza, in particolare a quella di legittimità, il ruolo di qualificare giuridicamente l’istituto in esame, distinguendolo dalle omologhe figure del trasferimento e del distacco. Trattamenti economici e normativi Il mutamento del luogo di lavoro, su decisione unilaterale dal datore di lavoro, comporta, di norma, la corresponsione di specifici trattamenti economici diretti a compensare il disagio subìto e/o le eventuali spese sostenute dal lavoratore. In assenza di una definizione legale, la determinazione degli elementi retributivi diretti a compensare il lavoratore, in caso di trasferta, viene operata dai CCNL e secondariamente dagli eventuali accordi aziendali o da quelli a cui addivengono le Parti del rapporto lavorativo. Stabilito che il lavoratore in trasferta ha comunque diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato nella sua sede abituale, di sovente, per espresse previsioni, lo stesso matura il diritto ad una specifica indennità o a d altre somme aggiuntive stabilite dalla contrattazione collettiva (o dagli accordi individuali) in parte legate alle spese sostenute dal lavoratore e in parte strettamente connesse al disagio causato a quest’ultimo (diaria) dall’aver prestato l’attività in luogo diverso dalla sede abituale di lavoro. In relazione alla trasferta i contratti collettivi di norma prevedono che al lavoratore spetti, congiuntamente o alternativamente: - un’indennità diretta a compensare il disagio e, in alcuni casi, anche le spese sostenute dal lavoratore (c.d. diaria); - un rimborso delle spese sostenute; - la retribuzione del tempo di viaggio. Secondo la Giurisprudenza prevalente, l’indennità di trasferta ha natura mista, così come stabilito dalla Legge ai fini contributivi: in parte risarcitoria e in parte retributiva. I CCNL stabiliscono, generalmente, i trattamenti minimi che devono essere garantiti al lavoratore in occasione della trasferta. Il datore di lavoro, può corrispondere ai propri dipendenti trattamenti di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) sulla base di un accordo: - collettivo aziendale con le rappresentanze sindacali; - individuale con i singoli lavoratori. Di norma, i trattamenti di trasferta sono riconosciuti per tutte le giornate in cui il lavoratore si trova in missione, comprese quindi le giornate di riposo, le giornate di festività e le eventuali giornate in cui il lavoratore non presti l’attività lavorativa per assenze connesse agli eventi di infortunio o malattia. Nulla è dovuto a titolo di indennità di trasferta nel caso in cui la retribuzione non sia erogata a causa di assenze non giustificate o di ricorso a permessi non retribuiti. Esaminiamo adesso la disciplina di tali compensi, analizzandola sotto il profilo dell’imponibilità contributiva e fiscale. Rilevanza dell’ambito del territorio comunale Per stabilire il corretto trattamento fiscale e contributivo delle trasferte e dei rimborsi spese, il primo elemento di valutazione è quello di individuare se lo svolgimento della trasferta avviene all’interno o al di fuori del territorio comunale della sede di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni del Comune ove viene effettuata. Il comma 5 del citato articolo 51 del TUIR ha, infatti, previsto un regime impositivo differente a seconda che le trasferte vengano effettuate: - nel Comune della sede di lavoro; - al di fuori del Comune della sede di lavoro. Nel primo caso, è previsto un trattamento impositivo “ordinario” in quanto le indennità e i rimborsi spese per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale - ove si trova la sede di lavoro - concorrono integralmente a formare il reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, soggetti ad imposizione contributiva e fiscale. Nell’ambito delle trasferte all’interno del Comune della sede di lavoro, unica eccezione è rappresentata dalle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (ad esempio, biglietti dell’autobus o della metro, le ricevute dei taxi, la fattura del servizio di car sharing, ecc.), per le quali il legislatore ha previsto espressamente un regime di esenzione e l’esclusione dal prelievo contributivo e fiscale. Secondo il Ministero delle Finanze, in queste ipotesi, al fine di legittimare l’esenzione, è sufficiente che dai documenti interni dell’Azienda risulti il giorno e il luogo in cui il dipendente si è recato all’esterno della sede di lavoro, mentre non è necessaria un’autorizzazione preventiva della trasferta da parte del datore di lavoro. Non rientrano, invece, tra le spese di trasporto agevolabili le eventuali indennità chilometriche corrisposte al dipendente per l’utilizzo della propria autovettura, le quali, se riconosciuto, dovranno essere rese integralmente soggette a prelievo contributivo e fiscale. Si propone di seguito una tavola sinottica riepilogativa della gestione impositiva dei trattamenti delle trasferte nel Comune di lavoro. Tipologia di emolumento Trattamento fiscale e previdenziale Indennità di trasferta Soggetta ad imposte e contributi Rimborso analitico delle spese di trasporto Non soggetto ad imposte e contributi Indennità chilometrica Soggetta ad imposte e contributi Rimborso analitico di altre spese (vitto, parcheggio ecc.) Soggetto ad imposte e contributi Trasferte fuori dal territorio comunale La disciplina delle trasferte fuori dal Comune della sede di lavoro risulta senz’altro più accattivante rispetto a quelle precedentemente commentata. Ciò in quanto il Legislatore ha previsto un regime specifico e un trattamento privilegiato dal punto di vista previdenziale e fiscale. In estrema sintesi, nelle trasferte fuori Comune il datore di lavoro ha la possibilità di riconoscere al dipendente trattamenti economici che, al verificarsi di determinate condizioni, si prestano ad un regime di esenzione contributiva e fiscale. Analizzando il richiamato comma 5 dell’art.51 TUIR, notiamo che a livello legislativo sono previsti una serie di criteri a cui dobbiamo attenerci, ognuno dei quali varia dall’altro. Con riferimento alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale sono, infatti, previsti tre differenti sistemi di imposizione delle indennità e dei rimborsi spese che variano a seconda della modalità di corresponsione delle somme. Criterio del rimborso forfettario Tale criterio si applica alle ipotesi in cui è prevista a favore del lavoratore un’indennità di trasferta in misura fissa, per ogni giorno di missione, il cui valore è determinato forfettariamente. Il valore dell’indennità di trasferta, pertanto, prescinde quindi dalle spese che siano effettivamente state sostenute dal dipendente durante la missione. In questi casi, l’importo erogato a titolo di indennità di trasferta, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, è esente da imposizione contributiva e fiscale nei seguenti limiti: - per trasferta in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di € 46,48 giornalieri; - per trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata a € 77,47 giornalieri. Criterio del rimborso misto Detto criterio si riferisce a quelle situazioni in cui all’erogazione di un’indennità di trasferta si aggiunga il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore. In particolare: - nell’ipotesi in cui venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto o di alloggio (nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente), anche un’indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e € 77,47 previste nel criterio forfettario sono ridotte di 1/3. In tale ipotesi, pertanto, le spese di vitto o alloggio riconosciute a piè di lista saranno completamente esenti, mentre la quota erogata a titolo di indennità di trasferta sarà esente da imposizione contributiva e fiscale entro la soglia giornaliera di € 30,98 per le trasferte in Italia e di euro € 51,65 per le trasferte estere; - qualora venga riconosciuto, contestualmente all’indennità di trasferta, anche il rimborso totale a piè di lista delle spese sia di vitto che di alloggio (in regime di esenzione contributiva e fiscale), le franchigie previste nel criterio forfettario saranno ridotte di 2/3 e l’indennità di trasferta risulterà, quindi, esente da imposizione contributiva e fiscale nel limite di € 15,49 nell’ambito delle trasferte in Italia e di € 25,82 nell’ambito di trasferte all’estero. Criterio del rimborso analitico o a piè di lista Ultimo criterio contemplato dal legislatore è quello del rimborso analitico, da molti denominato come criterio del rimborso a piè di lista. L’azienda rimborsa a piè di lista (ossia dietro presentazione di idoneo giustificativo) al dipendente tutte le spese di: - vitto; - alloggio; - viaggio o trasporto da questi sostenute in esecuzione della trasferta, il tutto in regime di esenzione contributiva e fiscale. Nel caso in cui vengano rimborsate al dipendente altre spese (ad esempio lavanderia, telefono, parcheggio, ecc.), anche non documentabili, è escluso da tassazione l’importo di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82 per le trasferte all’estero. Resta salvo che in tale criterio, l’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di un’indennità di trasferta (indipendentemente dal suo valore) concorrerà interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. A conclusione della disamina sui regimi impositivi, si reputa opportuno ricordare che nell’ambito della stessa trasferta non è consentito adottare criteri diversi per le singole giornate in cui il dipendente è fuori dalla sua sede abituale di lavoro, pertanto l’opzione per uno dei tre regimi è vincolante per tutta la durata della trasferta. Rimborsi delle spese di viaggio/trasporto Disciplina comune ai tre criteri innanzi evidenziati attiene alle spese di viaggio e di trasporto. Nelle trasferte fuori Comune, i rimborsi analitici delle spese di viaggio non concorrono a formare il reddito ai fini contributivi e fiscali quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro dovesse riconoscere un’indennità chilometrica - al dipendente chiamato in missione che faccia uso della propria autovettura - l’esenzione rileverà entro il tetto del costo stabilito dalla tariffa ACI per la tipologia di veicolo utilizzato. Qualora il valore dell’indennità chilometrica dovesse risultare superiore valore di costo ACI, l’eccedenza in termini di rimborso andrebbe assoggettata ad imposizione contributiva e fiscale. La retribuzione delle ore di viaggio Il c.d. «tempo di viaggio» coincide con il tempo necessario al lavoratore per recarsi sul luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere resa, ove questo non costituisca la normale sede di lavoro. Principio generale è che il tempo necessario giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non possa considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria e non si somma, quindi, al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario. Ciò in quanto le indennità di trasferta sono in parte dirette a compensare il disagio psico-fisico e materiale procurato dagli spostamenti inerenti all’attività svolta fuori sede. In linea di principio, le ore di viaggio coincidenti con l’orario di lavoro devono essere retribuite esattamente come se fossero state lavorate. Le ore di viaggio effettuate al di fuori dell’orario normale di lavoro, in mancanza di accordi di natura collettiva o individuale, non devono essere retribuite, in quanto rientranti, come detto, nel trattamento di trasferta stabilito dai CCNL. Tuttavia, si rileva la presenza di talune discipline collettive (es. CCNL Industria Tessile, CCNL Metalmeccanici Industria e PMI, CCNL Alimentari Aziende Industriali) le quali prevedono una disciplina di favore in ordine al “tempo di viaggio”, stabilendo che tali ore siano retribuite totalmente o in misura percentuale rispetto alla normale retribuzione oraria. In tali ipotesi, I trattamenti retributivi riconosciuti a ristoro delle ore di viaggio non possono essere gestiti in regime di esenzione contributiva e fiscale, ancorché esperite nel corso di trasferte, in quanto non sono previste a livello normativo ipotesi derogatorie di esclusione dal reddito di detti emolumenti. Esemplificazioni contrattuali Si propone, di seguito, un “focus” sulla disciplina delle trasferte prevista da alcuni CCNL. CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Art. 179 – Missioni L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete: - il rimborso delle spese effettive di viaggio; - il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; - il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; - una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno. CCNL Tessile Abbigliamento Confezioni Aziende Industriali Art. 48 – Trasferte I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del comune in cui svolgono normalmente la loro attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti o in difetto con l'intervento della Rappresentanza sindacale unitaria o delle Organizzazioni territoriali competenti. Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con il 100% dell'Elemento retributivo nazionale. Sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro. Detto trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso allo stesso titolo aziendalmente o individualmente. In occasione delle trasferte all'estero, l'azienda provvede ad un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali Art. 7 – Trasferta Rimborso spese Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito; b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro; in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza. Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall'azienda saranno dalle stesse anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per l'espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione come disciplinato dall'art. 4, Sezione quarta, Titolo IV. In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a: Misura dell'indennità Dal 1° giugno 2022 Trasferta intera 44,47 Quota per il pasto meridiano o serale 11,97 Quota per il pernottamento 20,53 Gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento. Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi di cui alla precedente tabella sono maggiorati del 10 per cento. Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata dalla presente lettera continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Sia nell'ipotesi A) che nell'ipotesi B) le parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione. Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere. Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali o provinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto. Trattamento per il tempo di viaggio Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine; b) la corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione di cui all'art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo). Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso. E' facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico. Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Trasferte con pernottamento Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato. Il rimborso delle spese o l'indennità forfettaria di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto l'arco temporale fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento. Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito, saranno altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il rimborso dei pasti consumati durante il viaggio. Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta. E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l'azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Aziende di manutenzione e di installazione di impianti Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o delle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi. Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire Organi di coordinamento. I permessi sindacali di cui i suddetti Organi di coordinamento potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.