Inps - Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 I cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza – che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo. Sulla scorta del principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022, con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022 l'INPS fornisce le indicazioni amministrative in merito alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’Assegno per il nucleo familiare ai fini del recepimento della sentenza citata. Requisiti del nucleo e reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare Al fine di potere erogare la prestazione familiare anche ai cittadini extracomunitari occupati in Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero, occorre verificare, al pari dei cittadini italiani con familiari residenti all’estero, che siano rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988. Si ricorda, a tale fine, che il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Assegno avvengono tenendo conto di: tipologia di nucleo familiare; numero dei componenti il nucleo familiare; reddito complessivo del nucleo familiare. La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali. Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi e i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; ne esclude, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori a euro 1.032,91) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. L'Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Documentazione e autocertificazioni Al fine di potere procedere con la verifica e l’accertamento del diritto, nonché della misura della prestazione familiare, l’acquisizione della documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Infatti, il legislatore, con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, ha disciplinato anche le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. In particolare, all’articolo 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3). A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede, al comma 2, che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”. Al successivo comma 3 è precisato che: “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Infine, al comma 4, è previsto che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”. Si ricorda, inoltre, che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “apostilla”, che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori. Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”. Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera. Diritto e misura dell’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un Paese terzo Ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione per i familiari residenti all’estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare, secondo le seguenti indicazioni. Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino: lo stato civile del richiedente; lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF; il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF); i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF; eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo. Si ricorda che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata all’INPS ulteriore documentazione nei seguenti casi: a) l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente; b) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali; c) il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi. Di seguito si riepilogano, per i lavoratori cittadini di Stato estero, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, che richiedono la prestazione di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, i certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata, che attestino: a) PER L’INCLUSIONE DI FAMILIARI NEL NUCLEO DEL RICHIEDENTE RIFERITO A: figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile: lo stato civile del richiedente e le relative sentenze/ provvedimenti di affidamento dei minori; figli del coniuge/della parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio/unione civile e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte dell'unione civile) riconosciuti dall’altro genitore: i dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore e per i figli nati da precedente matrimonio/unione civile le sentenze/provvedimenti di affidamento dei minori; fratelli, sorelle, nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a trattamento pensionistico: la condizione di orfani di tali familiari e l’assenza di un diritto alla pensione ai superstiti, specificando le generalità dei genitori; nipoti minori a carico (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999) dell’ascendente richiedente: - la discendenza del nipote in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i; - l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono attività lavorativa e non possiedono redditi di alcuna natura; - mancata percezione di analogo trattamento di famiglia; - minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia; figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni: - la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione quali il certificato di frequenza scolastica/universitaria o copia del contratto di apprendistato (o contratto similare); In tale casistica va allegato anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN cod. SR61 compilato dal richiedente). b) PER L’APPLICAZIONE DELL’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI RIFERITI A: familiari minorenni: certificazione medica relativa alla difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; familiari maggiorenni: certificazione medica relativa all’inabilità per soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. c) PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO NEI CASI DI ABBANDONO DEL NUCLEO DI UNO DEI DUE CONIUGI: lo stato di abbandono rilasciato dall’Autorità giudiziaria o altra pubblica Autorità nel Paese estero. Per tutti i suddetti casi è necessario presentare la domanda di Autorizzazione ANF allegando la documentazione specificamente prevista dalla normativa per ogni tipologia. Effetti dell'Assegno unico sull'ANF Si ricorda che, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dalla medesima data si producono i seguenti effetti sulla disciplina dell’ANF sopra richiamata: a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili; b) continueranno, invece, a essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Pertanto, le domande per le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate dai lavoratori cittadini di Stato terzo - titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno - esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli. Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli. Al riguardo, peraltro, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67/2022 ricordando che il legislatore, con il decreto legislativo n. 230 del 2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha evidenziato che “le nuove norme in tema di assegno unico universale – prestazione […] erogata a decorrere dal 1° marzo 2022 – non incidono sui giudizi a quibus, concernenti fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della disciplina anteriore”. Pertanto, l'INPS evidenzia la necessità di riesaminare, alla luce del decisum della Consulta, le domande amministrative di ANF non ancora definite, già proposte da cittadini di Paesi terzi non comunitari, in possesso di permesso unico e lavoro o di permesso di soggiorno di lungo periodo, in relazione ai familiari residenti all’estero. Alla luce di quanto esposto, ne consegue che: - le domande di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, attualmente in fase di istruttoria, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere gestite in relazione alle indicazioni riportate nella circolare in commento; - le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito (ad esempio, per decadenza, giudicato, ecc.), potranno essere accolte, in autotutela, dalle competenti Strutture territoriali, previa apposita richiesta di integrazione istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale; - con riferimento ai giudizi in corso, le Strutture territoriali, in raccordo, per quanto di competenza, con gli Uffici legali, porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per consentire la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere e per la definizione degli eventuali giudizi di impugnazione.