Inail - Circolare n. 31 del 3 agosto 2022 Con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022 l'INAIL fornisce indicazioni operative relativamente ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento all’inquadramento previdenziale e assicurativo, ai relativi adempimenti e agli adempimenti nei confronti dell’Istituto per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa retista. È, infatti, chiarito che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Infine, con la circolare sono indicate le regole per la determinazione dei premi dovuti e i profili operativi connessi alla responsabilità solidale, nonché sono fornite tutte le istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale. Sistema Unirete La codatorialità presuppone l’utilizzazione da parte delle imprese della rete della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete (“regole di ingaggio”). L’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205, stabilisce che le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e quelle dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete per il tramite di un soggetto individuato, sempre nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (impresa referente). Dal 23 febbraio 2022, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete devono essere effettuate dall’impresa referente attraverso il modello Unirete. Il decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205 distingue, infatti, nell’ambito del contratto di rete, l’impresa referente per le predette comunicazioni obbligatorie e l’impresa alla quale deve essere imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità. Quest’ultima impresa è tenuta a tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi in qualità di datore di lavoro del lavoratore in co-datorialità. Il modello Unirete Assunzione, a tal fine, è articolato in sei sezioni. Nella Sezione 1a Codatori (sezione Datori di lavoro nel servizio) devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato tra questi ultimi il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi (Datore Principale nel servizio). Come indicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 22 febbraio 2022, n. 315, per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, è stato previsto un termine di trenta giorni (24 marzo 2022) entro il quale l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento (...) il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità. Con riferimento ai dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente comunica con il medesimo modello Unirete Assunzione il datore di lavoro di riferimento del lavoratore in codatorialità ai fini previdenziali e assicurativi. Il sistema delle comunicazioni obbligatorie Unirete prevede inoltre il modello Unirete Trasformazione, da compilare nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In tale ultimo caso nel modello deve essere indicato se il distacco è presso imprese non appartenenti alla rete oppure verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti codatori (Sezione 4.3 Datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato, dove deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro distaccatario, specificando se Fuori rete). Se il rapporto di lavoro in codatorialità è a termine e viene prorogato oltre il termine stabilito inizialmente, la relativa comunicazione deve essere effettuata tramite il modello Unirete Proroga. Infine, se il regime di codatorialità viene meno per cessazione della rete ovvero per il recesso dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità, le relative comunicazioni devono essere effettuate mediante il modello Unirete Cessazione. In caso di cessazione della rete, l’impresa referente deve comunicare la cessazione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in codatorialità. Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti L’articolo 3 del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205, è dedicato specificatamente all’Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti. Il comma 1, in particolare, stabilisce i criteri per l’individuazione dell’impresa alla quale imputare sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in co-datorialità: 1. per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità (lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all’assunzione), si fa riferimento all’impresa di provenienza; 2. in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione Unirete Assunzione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Il comma 2 dell’articolo 3 in esame stabilisce che la retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa indicata come datore di lavoro nella predetta comunicazione Unirete, determinata in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore. È fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa individuata come datore di lavoro di riferimento. L’articolo 3, comma 3, stabilisce che i lavoratori in codatorialità sono iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento nella predetta comunicazione Unirete e che le relative annotazioni devono evidenziare separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun co-datore di lavoro. Adempimenti nei confronti dell’Inail per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa retista L’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è quindi considerata datore di lavoro a tutti gli effetti. Essa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e in particolare: 1) a presentare le denunce previste dall’articolo 12 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate; 2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi di cui agli articoli 28 e 44; 3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale di cui all’articolo 53 e a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi di cui dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8121, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità. Premi assicurativi e profili operativi connessi alla responsabilità solidale Sotto il profilo assicurativo, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali. Pertanto si applicano le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro. Ne deriva che se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio. In caso contrario, devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro di riferimento eserciti un’attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa. In questo caso, secondo le regole generali, la retribuzione imponibile del lavoratore in codatorialità deve essere ripartita proporzionalmente tra le pertinenti voci di tariffa in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa svolta. L’applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento. Ad esempio i controlli dell’Inail sulla legittima fruizione degli incentivi per le assunzioni di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che costituendo aiuti di Stato richiedono la verifica che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sono effettuati con riferimento al codice fiscale del datore di lavoro di riferimento. Analogamente, per quanto riguarda la riduzione dei premi per gli artigiani, i requisiti per la fruizione devono sussistere in capo al datore di lavoro di riferimento, che deve essere necessariamente inquadrato nel settore artigianato. L’eventuale evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità è riferito al datore di lavoro di riferimento indicato nella comunicazione Unirete, con applicazione degli articoli 19 e 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. In caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex articolo 1294 del codice civile. Pertanto, in presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente. Infortuni e malattie professionali Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, è necessario che il datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il lavoratore è in codatorialità. Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività. Il datore di lavoro deve indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Pertanto, nel caso in cui il periodo di quindici giorni ricada a cavallo di due mesi, nella denuncia deve essere indicata la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel predetto periodo di riferimento, che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese presso le quali il lavoratore ha svolto in ciascun mese prevalentemente la propria attività. Qualora in sede di istruttoria dell’evento lesivo, si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e documentazione in merito alle “regole d’ingaggio” del lavoratore in codatorialità, queste saranno richieste dalla sede Inail competente. Come precisato dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 22 febbraio 2022, n. 315 la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è collegata alle mansioni per le quali il lavoratore in codatorialità è stato assunto e alle quali deve essere adibito presso ciascun co-datore di lavoro oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Ovviamente, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi del comma 3 dell’art. 2103 c.c. Quanto agli obblighi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per “datore di lavoro” si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione. Le lettere d) ed e) del succitato articolo 2, comma 1, definiscono, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo, le figure del “dirigente” (persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa) e del “preposto” (persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa). Inoltre, ai sensi dell’articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Per quanto riguarda l’azione di regresso, in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, essa è esperibile dall’Inail nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato. Infine, in presenza di prestazione lavorativa resa nell’arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l’infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio in itinere ma come infortunio in attualità di lavoro.