Con il decreto direttoriale 4 agosto 2022, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto aiuti, la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese definisce le modalità e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Beneficiari L’art. 25-bis del Decreto Aiuti, al comma 4, definisce le imprese che possono usufruire del cosiddetto “Bonus Fiere”. Si tratta delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale: - che dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome - che hanno ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore - che hanno sostenuto o dovranno sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore - che non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità Spese ammissibili Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in: - spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; - spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; - spese per la pulizia dello spazio espositivo; - spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico; - spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; - spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; - spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale; - spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo; - spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. Sono escluse le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. Entità dell’agevolazione Alle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 la rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Presentazione delle domande Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022. La procedura prevede i seguenti passaggi: - accesso del soggetto proponente alla procedura informatica attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi); - immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica; - finalizzazione della domanda. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. Nell’istanza il soggetto richiedente dichiara: - di essere il legale rappresentante dell’impresa proponente; - di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; - di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche; - di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00; - di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis; - di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’articolo 25- bis del decreto aiuti; - di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo; - di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - di non essere destinatario di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Il buono fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario (click day).