Il D.L. n. 115/2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” - decreto Aiuti bis, interviene a supporto di lavoratori, imprese e famiglie. In linea di continuità con il decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91/2022), sono state implementate una serie di azioni in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale che continua a impattare sul sistema Paese. Gli interventi messi in campo hanno lo scopo di contenere il costo dell’energia e dei carburanti, di contrastare l’emergenza idrica, di intervenire a sostegno degli Enti locali e delle Regioni. Sono state adottate misure urgenti in materia di politiche sociali, salute, istruzione, giustizia e accoglienza. Infine, sono stati previsti interventi altrettanto urgenti a sostegno del settore produttivo e dei lavoratori. Omesso versamento del contributo straordinario: le sanzioni scattano dal 1° settembre Nel decreto trova spazio anche la disposizione, normata dall’art. 42, che prevede la riduzione drastica dei termini entro i quali è possibile ravvedere l’omesso versamento del contributo straordinario contro il caro bollette, usufruendo delle sanzioni ridotte in applicazione degli articoli 13, D.Lgs. n. 471/1997 e 13, D.Lgs. n. 472/1997. Infatti, è concesso tempo sino al 31 agosto 2022 (62 giorni!) per rimediare al mancato versamento del primo acconto, scaduto il 30 giugno 2022, e tempo sino al 15 dicembre (15 giorni appena!) per ravvedere l’omesso versamento del saldo, in scadenza il 30 novembre prossimo. Lo strumento del ravvedimento operoso non si potrà più applicare (art. 42, comma 1) allorquando siano superati i richiamati limiti temporali del 31 agosto 2022 (per l’acconto) e del 15 dicembre 2022 (per il saldo): in tali casi all’omissione sarà applicata una sanzione doppia rispetto a quella fissata dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ovvero pari al 60% dell’importo omesso (art. 42, comma 2). Sul punto, inoltre, mette conto ricordare la risposta 5.1 contenuta nella circolare n. 25/E/2022. Infatti, con riguardo ad operazioni attive non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale, l’Agenzia, dopo aver precisato che “non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE”, ha riconosciuto che l’incertezza interpretativa e la necessità di tutelare la buona fede del contribuente rendono non sanzionabili i carenti versamenti in acconto effettuati entro il 30 giugno 2022, purché l’eventuale l’integrazione di quanto dovuto avvenga “tempestivamente”: un perimetro temporale talmente vago, però, da confliggere sia con la certezza del diritto che con l’uniforme trattamento di medesime fattispecie. Ma andiamo con ordine. Contributo straordinario: da chi è dovuto? Il contributo straordinario contro il “caro bollette” è stato introdotto dall’art. 37 del D.L. n. 21/2022 (convertito con la legge n. 51/2022), e integrato dall’art. 55 del D.L. n. 50/2022 al fine di contenere e contrastare l’incremento del prezzo dei beni energetici. Il prelievo è effettuato a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato le seguenti attività: - produzione di energia elettrica, gas metano ed estrazione di gas naturale per la successiva rivendita; - i rivenditori di tali beni, oltre che dei soggetti che esercitano l’attività di produzione distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo solidaristico è anche dovuto da quei soggetti che per la successiva rivendita importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano oltre che prodotti petroliferi o che li introducono nel territorio dello Stato, anche se provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea. Non sono, invece, tenuti al versamento i soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. Qual è la base imponibile? La base imponibile sulla quale effettuare il prelievo si determina, secondo le indicazioni della norma, chiarite anche nella circolare n. 22/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, prendendo a riferimento i dati comunicati dai contribuenti nelle LIPE periodiche, senza possibilità di escludere operazioni estranee all’attività per la quale si è risultati assoggettati al prelievo. Il legislatore, in fase di conversione e successiva integrazione della norma, non deve aver ritenuto sussistente (o in ogni caso dannosa per le casse dello Stato) la potenziale incostituzionalità della norma, il cui intento era colpire e contestualmente redistribuire gli extraprofitti realizzati dagli operatori del comparto energetico, intento perseguito senza effettuare il prelievo fiscale sull’extrareddito, ma invece incidendo sui volumi complessivi realizzati, una discrasia che sarà presumibilmente oggetto di futuri contenziosi. Sul punto, si evidenzia il recente arresto della Cassazione (ordinanza n. 25384 del 26 agosto 2022), che, dopo aver ribadito i principi di incostituzionalità della Robin Hood Tax pronunciati dalla Consulta, non ha mancato di rimarcare come quel prelievo straordinario fosse mirato alla tutela dell’equilibrio di bilancio. La Corte Costituzionale si è avvalsa della facoltà, non preclusa da alcuna norma, di limitare l’effetto retroattivo della propria sentenza, al fine di non creare ricadute negative per le casse dello Stato, e la Cassazione ne ha confermato appieno l’impostazione, con la diretta conseguenza che le imprese hanno diritto al rimborso solo per le somme versate nel periodo successivo al 12 febbraio 2015. Ad ogni modo, l’importo potenzialmente tassabile è costituito dalla differenza, se positiva, tra i volumi netti delle operazioni rilevanti IVA realizzati nel periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e i volumi netti realizzati l’anno precedente nel medesimo periodo osservato, 1° ottobre 2020-30 aprile 2021, basandosi esclusivamente su quanto comunicato nelle LIPE periodiche e qualora i periodi considerati non coincidessero con le LIPE, facendo riferimento alle risultanze dei registri IVA. Le operazioni si considerano al netto dell’IVA. Nel caso di inizio attività successivo al 30 aprile 2021 nessun contributo è dovuto, mentre se l’attività ha avuto inizio all’interno del primo periodo di osservazione, dovranno essere confrontati solo periodi comparabili: ad esempio per le attività iniziate il 1° gennaio 2021 dovranno essere prese a riferimento le operazioni rilevanti effettuate nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 e confrontate con le operazioni attive e passive realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Infine, nel caso di gruppo IVA, dovranno essere presi in considerazione come soggetti passivi soltanto i codici fiscali destinatari del prelievo: in questo caso la base imponibile è determinata ricostruendo le LIPE per ciascuno dei soggetti obbligati, considerando tutte le operazioni attive e passive poste in essere, sia quelle verso l’esterno del gruppo che infragruppo. I soggetti obbligati hanno subìto un prelievo pari al 25% della base imponibile, qualora lo scostamento tra il periodo più recente e quello meno recente sia risultato superiore a 5 milioni di euro e sia almeno del 10%. L’importo in questione non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, per le imprese che lo hanno subito. Perplessità su misura delle sanzioni e compressione dei tempi L'importanza politica ed economica del prelievo fiscale in questione, e la necessità di incassarlo rapidamente, sono state ribadite dal legislatore proprio con l’applicabilità dello strumento del ravvedimento operoso in caso di omesso versamento del contributo straordinario. Un provvedimento forse anche dettato dalla rendicontazione di un importo incassato al 30 giugno che pare ammonti a circa un quarto di quello atteso. Ritornando al recente intervento normativo, le disposizioni in esame sono immediatamente applicabili (comma 4) e dunque oggi, 1° settembre, è spirato il termine per poter ravvedere con la sanzione ridotta l’omesso versamento parziale o totale dell’acconto sul contributo straordinario contro il caro bollette: oltre questa data, si ribadisce, l’omissione sarà punita con una sanzione pari al 60% del non versato. Si ritiene che la norma in commento, prevedendo questo inasprimento delle sanzioni, intenda “forzare” i soggetti destinatari del prelievo a versare il contributo straordinario senza alcun ritardo. Questa scelta, il cui senso politico è evidente, non fuga dubbi e perplessità sulla misura delle sanzioni ordinarie, fissate addirittura al 60% dell’importo dovuto e non versato, e sull’irragionevole compressione dei tempi per poter fruire del ravvedimento operoso che sono (solo!) 15 per il saldo e 62 giorni per l’acconto. Senza nascondere, peraltro, che - essendo la norma entrata in vigore il 9 agosto scorso - in concreto i giorni rimasti al contribuente per beneficiare delle sanzioni ridotte erano appena 22. C’è però ancora spazio per smussare gli angoli di questa previsione in sede di conversione. Restano, invece, le perplessità collegate ai criteri di determinazione della base imponibile, che non tengono conto del principio costituzionale della capacità contributiva, cui aggiungere la considerazione che questo contributo straordinario non è nemmeno parzialmente deducibile dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Aspetti negativi che pare stia valorizzando anche il Governo, che sarebbe pronto a riscrivere la norma sugli extraprofitti per le imprese che operano nel settore dell’energia. Da qualche prima indiscrezione, sembrerebbe che sia già allo studio un nuovo intervento (forse già con un emendamento in sede di conversione del decreto Aiuti-bis), basato su una contribuzione percentuale applicata al valore della produzione determinata (forse) con le regole dell’IRAP. È evidente che un eventuale nuovo e radicale intervento avrebbe la finalità di arginare i tanti ricorsi già effettuati dalle imprese energetiche incise dal contributo straordinario.