Le imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici sono definite dall’art. 15.1, comma 2, del D.L. n. 4/2022 come quelle che: - operano in uno dei settori indicati nell’Allegato 1 al D.M. 21 dicembre 2021 n. 541; - nel primo trimestre solare dell'anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, vale a dire 1 GWh/anno. Riduzione dell’IVA per le imprese gasivore In deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1, D.L. n. 504/1995 sono soggette a IVA con l'aliquota del 5%. Conseguentemente alla riduzione dell’IVA per il gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’aliquota IVA del 5% è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. L’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Attenzione Se le somministrazioni di gas sono, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a prescindere dal momento di fatturazione. L’aliquota ridotta è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’art. 24 TUA. Crediti d’imposta per le imprese gasivore I crediti d'imposta per le imprese gasivore sono riconosciuti, a norma degli articoli 15.1, D.L. n. 4/2022, 5, D.L. n. 17/2022 e 6, D.L. n. 115/2022, in misura distinta in relazione ai costi sostenuti nel primo, secondo e terzo trimestre 2022. Spese agevolabili Per il calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente gas, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”. Non concorrono al calcolo della spesa della componente gas, a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (servizi di rete). Deve trattarsi, quindi, di gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Momento di sostenimento della spesa Il momento di sostenimento della spesa è quello individuato dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR, vale a dire, essendo il gas un bene mobile, quello di consegna e, quindi, di consumo del gas come risulta dalla relativa fattura. Il credito d’imposta spetta solo per i consumi effettivi mentre quelli stimati non si rilevano fino a quando non diventano effettivi. Pertanto, facendo riferimento al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta, in assenza di una esplicita indicazione della norma, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa. Ciò non ostacola l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento. La condizione è che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto del gas consumato, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109 TUIR, nel già menzionato trimestre. Naturalmente, il loro sostenimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto. Condizione dell’incremento del costo del gas Credito d’imposta relativo al primo trimestre 2022 Al fine di poter accedere al credito d’imposta è necessario che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all'ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019. Credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022 Per accedere al credito d’imposta è necessario che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019. Credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 Per accedere al credito d’imposta è necessario che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al secondo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre dell'anno 2019. Mercato del gas I prezzi medi del mercato del gas sono reperibili sul sito: www.mercatoelettrico.org Misura del credito d’imposta Primo trimestre 2022 Credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022, introdotto dall'art. 4, D.L. n. 50/2022). Secondo trimestre 2022 Credito d’imposta del 25% (in luogo del precedente 20% e del 15% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022, art. 5, comma 2, D.L. n. 21/2022; art. 2, comma 2, D.L. n. 50/2022). Terzo trimestre 2022 Credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre solare del 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici). Credito d’imposta per le imprese non gasivore Le imprese non gasivore sono quelle diverse da quelle gasivore come sopra individuate. Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5, D.L. n. 17/2022, vale per il credito d’imposta quanto detto in precedenza, con l’unica differenza che non spetta il credito d’imposta per il primo trimestre 2022. Termini e modalità di utilizzo del credito d’imposta Termini di utilizzo Per poter utilizzare il credito d’imposta non è necessario attendere la fine del trimestre, ma è sufficiente che si sia verificato il consumo dell’energia e che lo stesso risulti da una fattura. Il credito d’imposta è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022. Modalità di utilizzo Il credito d’imposta può essere: - utilizzato fino al 31 dicembre 2022; - utilizzato in compensazione mediante modello F24; - ceduto a terzi in presenza di determinate condizioni. Utilizzo in compensazione con F24 Per l’utilizzo in compensazione i codici tributo sono: a) imprese gasivore - primo trimestre: 6966; - secondo trimestre: 6962; - terzo trimestre: in attesa di definizione b) imprese non gasivore - secondo trimestre: 6964; - terzo trimestre: in attesa di definizione Il credito d’imposta va esposto nella Sezione Erario e l’anno è il 2022. Laddove dovessero subentrate conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Altrimenti, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante. Pertanto, i crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto del gas naturale consumati siano: - sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 TUIR; - documentate mediante il possesso della fattura di acquisto. (Agenzia delle Entrate, FAQ 11 aprile 2022; circolari n. 13/E/2022, § 1.3 e n. 20/E/2022) Cessione del credito d’imposta I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31 dicembre 2022 (art. 15.1, comma 4, D.L. n. 4/2022, articoli 3, 4 e 9 del D.L. n. 21/2022, art. 6, comma 7, D.L. n. 115/2022; Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2022, n. 253445; circolare 13/2022, § 4, circolare n. 20/E/2022, § 5): - solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito); - ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione; - con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Per ogni cessione del credito d’imposta intercorrente tra i soggetti menzionati, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 122-bis, comma 4, del decreto Rilancio, in base al quale i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali regole sono nulli. Visto di conformità In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato: - dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998; - dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri. Utilizzo da parte del cessionario Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario: - entro il 31 dicembre 2022; - con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 sono stati istituiti con la risoluzione 12 luglio 2022, n. 38/E. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di bonus edilizi di cui agli articoli 121, commi 4-6, e 122-bis del D.L. n. 34/2020. Queste ipotesi rendono applicabili le disposizioni relative alla facoltà dell’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio. Comunicazione della cessione del credito La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate: - dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022; - in caso di obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto; in alternativa, direttamente o tramite intermediari abilitati; - mediante l'apposito modello approvato; - utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti". Irrilevanza fiscale Il credito d’imposta non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte dirette e l’imponibile IRAP. Il credito d’imposta non è soggetto: - al limite annuale di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; - al limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’art. 34, legge n. 388/2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al 2022. Limite de minimis: inapplicabilità L'art. 40-quater del D.L. n. 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2, comma 3-bis, D.L. n. 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis. Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime de minimis. Adempimenti del fornitore del gas Nel caso in cui l’impresa non gasivora si sia rifornita di gas naturale nel secondo e terzo trimestre 2022 dallo stesso soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019, quest’ultimo deve inviare al cliente, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione e a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante (art. 2, comma 3-bis, D.L. n. 50/2022 e delibera ARERA 29 luglio 2022 n. 373): - il calcolo dell’incremento di costo della componente gas; - l’ammontare della detrazione spettante per il secondo/terzo trimestre 2022. La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022). Cumulabilità con altre agevolazioni I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.