L’art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ha introdotto il comma 831-bis all'art. 1, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Il comma 831-bis stabilisce che “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Il comma 831 richiamato, già in vigore dal 1° gennaio 2021, così come sostituito dall’art. 1, comma 848, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), stabilisce che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Classificazione dei comuni Tariffa Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”. Due canoni autonomi con regole proprie Come si può constatare, si è in presenza di due fattispecie imponibili autonome con proprie regole. Il comma 831 prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la una tariffa forfetaria distinta a seconda che il comune abbia più o meno di 20.000 residenti. Nel caso del comma 831-bis, il canone è dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831. Il canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il pagamento del canone di cui al comma 831 (canone unico) esclude il pagamento del canone (canone antenne) di cui al comma 831-bis (e viceversa). Quali sono le regole relative al canone antenne di cui al comma 831-bis? Su questa regola ha fornito chiarimenti l'ANCI-IFEL con nota del 2 novembre 2021. Canone antenne: qual è il presupposto? Il canone antenne è inserito all'interno delle disposizioni (dal comma 819 al comma 847) che disciplinano il canone unico. Il comma 819 stabilisce che il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti. Questa disposizione si applica al canone antenne. Di conseguenza, rimangono esclusi dall’applicazione del canone antenne gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell’ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico (e quindi del canone antenne). Chi è assoggettato al canone antenne Sono assoggettati al canone antenne gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259) e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831. A questo proposito l'ANCI-IFEL nella nota del 2 novembre 2021 definisce il perimetro della tipologia di impianti di interesse richiamando le definizioni sia di reti di “comunicazione elettronica” che di “risorse collegate”. Le reti di comunicazione elettronica vengono definite dall’art. 1, D.Lgs. n. 259/2003 come “i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato”. Inoltre, lo stesso articolo, al punto successivo, fornisce una definizione di “risorse collegate” indicandole come “i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione”. Qual è la misura del canone antenne? Il canone è fissato in 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Non c'è alcun riferimento alla misura dell'impianto. È possibile modificare il canone? Il canone antenne non è modificabile ai sensi del comma 817. Si ricorda che, in base a questa ultima disposizione, agli enti è accordata la possibilità di variare il gettito del canone unico attraverso la modifica delle tariffe. Al canone antenne non si applica altro onere finanziario Al canone antenne non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 259/2003. Quest'ultima disposizione, dopo aver affermato che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, prevede il versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli, il versamento di un contributo per le spese all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli. Nello stesso articolo è stabilito che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della TOSAP oppure del COSAP. Rivalutazione tariffa Gli importi della tariffa del canone antenne sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Come e quando versare il canone antenne Il versamento del canone antenne è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati prevista dall’art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il canone: - è annuale; - non è frazionabile: è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone antenne decorre dal 1° gennaio 2022 Il primo versamento del canone antenne doveva essere effettuato entro il 30 aprile 2022. La decorrenza dell'applicazione del canone antenne non può che partire dal 1° gennaio 2022. Tale assunto deriva da quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 831-bis, il quale individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone antenne, mentre la nuova previsione (contenuta nella legge di conversione n. 108/2021 del D.L. n. 77/2021) è entrata in vigore il 31 luglio 2021. Questa circostanza fa deporre per l'applicabilità del canone antenne a decorrere dal 2022, senza che possa emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell’importo già versato entro il 30 aprile 2021 (a titolo di canone unico), in quanto la retroattività della norma non è espressamente prevista. Pertanto, per il 2021 si applica il canone unico di cui al comma 831. Per il 2022 si applica il canone antenne di cui al comma 831-bis.