Il decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, convertito definitivamente in legge dal Senato), che nella versione originaria conteneva all’art. 21 una significativa misura previdenziale recante l’anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) si è arricchito nel percorso parlamentare di un ulteriore importante tassello. E’ stato infatti modificato con un emendamento il limite di impignorabilità delle pensioni attualmente disposto dall'articolo 545 c.p.c.. Il nuovo art. 21-bis E’ stato introdotto durante l’iter parlamentare il nuovo art. 21 bis che dispone come le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Va evidenziato come la quantificazione di quello che si definisce come “minimo vitale” in 1.000 euro trova riscontro in numerose proposte contenute nei diversi programmi elettorali delle diverse forze politiche sia in termini di “quantum” di pensione minima che di importo soglia della pensione contributiva di garanzia. Cosa si prevede attualmente Si modifica in particolare il settimo comma dell'articolo 545 c.p.c. che nella sua formulazione vigente prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. Va ricordato come nel 2022 l’assegno sociale, contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e il cui importo è adeguato di anno in anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella sua misura piena, ammonta a 468,11 euro al mese, erogato per 13 mensilità. Attualmente, quindi, la pignorabilità è ammessa per la parte eccedente 1,5 volte il valore dell'assegno sociale vale a dire circa oltre i 702 euro al mese. La parte eccedente tale ammontare, precisa la disposizione, è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Più nello specifico per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. In ogni modo, recita il quinto comma, il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. La nuova previsione Con l’intervento recato nel decreto Aiuti bis viene innalzato l’importo del “minimo vitale”. In particolare, si eleva la soglia di impignorabilità, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Come evidenzia il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato la novella di cui all’art. 21-bis non modifica l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c. secondo cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (ossia 1.404,84 euro) quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Viene ancora ricordato come, ai sensi del nono comma del medesimo articolo 545 c.p.c., il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.