Spettacolo: il massimale giornaliero della contribuzione di malattia e maternità sale a 120 euro

Inps – Messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022


Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera.

Con l’articolo 10, comma 1, della legge n. 106/2022, il legislatore ha disposto l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero, a decorrere dal 1° luglio 2022, da euro 100,00 a euro 120,00.

Pertanto, con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l’INPS comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero pari a euro 120,00.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.

Dette operazioni potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

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