Inps - Messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022 L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016 ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riformulando l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83. La norma ha previsto, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). La fase di prima applicazione della normativa in esame ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire i profili di criticità emersi. Pertanto, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022 l'INPS illustra i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono in modo sostanziale sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione. Con riferimento ai citati profili di criticità il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, non può trovare applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981 che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialità della previsione di cui al citato articolo 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della legge n. 689/1981 si osservano “in quanto applicabili”. Ciò anche per ulteriori due ordini di ragioni: - il primo, di carattere procedurale, in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, è incompatibile con il termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione); - il secondo, di natura sostanziale, in quanto la misura della sanzione ridotta determinata in euro 16.666 comporta l’impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore a essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10.000 euro, prevista dalla norma. Ulteriormente, il citato Ministero ha ritenuto di chiarire che, nell’ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il decreto legislativo n. 8/2016, è necessario distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, che trova applicazione alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè anteriormente al 6 febbraio 2016, interessate da procedimenti penali non ancora definiti. Per questa fattispecie è stata prevista dal comma 5 del citato articolo 9 l’applicazione di un regime diverso da quello ordinario che contempla la possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla “metà della sanzione” in ragione della circostanza che il beneficio dell’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente. Il medesimo comma 5 prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Tale previsione troverà applicazione nel caso in cui la misura ridotta così determinata risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione. Atti di accertamento della violazione. Regime ordinario La diversa valutazione operata dal Ministero del Lavoro in ordine all’esclusione dell’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell’atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016. In proposito, è stato già reso disponibile nella procedura G.IL.D.A. il nuovo testo per la notifica degli atti di accertamento della violazione preordinati all’avvio del procedimento sanzionatorio ordinario. Regime sanzionatorio intertemporale Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9 decreto legislativo n. 8/2016 trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Gli atti riferiti alle mensilità oggetto di segnalazione da parte delle Strutture territoriali ai competenti Uffici giudiziari, per effetto della previsione di depenalizzazione e sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile, sono stati restituiti all’autorità amministrativa. Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, secondo le indicazioni ministeriali, le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati riportando nell’atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, pari alla metà della sanzione da irrogare, oltre alle spese del procedimento. Se più favorevole, il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981. Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, le Strutture territoriali analogamente dovranno comunicare agli interessati l’importo della sanzione, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981. Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016. Ordinanze-ingiunzione L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dal Ministero del Lavoro, ha come effetto la rimodulazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000. In ragione di ciò, le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate al 27 settembre 2022 dovranno prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell’importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione.. Per le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte, le Strutture territoriali provvederanno in autotutela a rettificare l’importo della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione come segue. Violazioni riferite a periodi fino al 2015: per questa fattispecie, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime intertemporale, la rettifica conterrà l’importo della sanzione rideterminata e l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri. Violazioni riferite a periodi dal 2016: per questa fattispecie la rettifica conterrà l’importo della sanzione rideterminata e l’indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura ridetermina sulla base dei predetti criteri. La rideterminazione dell’importo dovrà essere operata anche nei casi in cui il responsabile, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, anteriormente al 27 settembre 2022, abbia fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata ovvero, alla stessa data, abbia già ottenuto l’accoglimento della medesima. Ciò comporterà la rideterminazione del piano di ammortamento.