Via libera dell'Inps alla liquidazione degli indennizzi per la cessazione di attività commerciale per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° marzo al 31 agosto 2022. Ne ha dato notizia lo stesso Istituto con messaggio n. 3520 del 27 settembre 2022. La liquidazione degli importi nel recente passato è stata effettuata a scaglioni, in relazione alle risorse finanziarie stanziate e alla verifica della capienza rimanente. Ora, valutato l'andamento delle domande finora pervenute, e a fronte del monitoraggio dei relativi oneri, vengono fornite istruzioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° marzo al 31 agosto 2022. Viene precisato che, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, le Sedi potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° marzo al 31 agosto 2022, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente. Con successivo messaggio, valutato l'andamento delle domande per l'anno 2022, e a seguito del monitoraggio degli oneri, saranno fornite istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° settembre 2022. Per le stesse, al momento, non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti. In ogni caso, precisa l'Istituto di previdenza, le richieste che non hanno i requisiti per l'accoglimento devono essere gestite, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, seguendo il relativo iter per la reiezione.