Contributo affitto del Comune incumulabile con il Rdc: modalità di trasmissione dei dati al SIUSS

I contributi affitto erogati dai Comuni non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza

Inps – Messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022


Con il messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022, l’INPS ha illustrato la modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per le annualità 2021 e 2022.

L’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021, ha previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

Modalità di trasmissione dei dati

Per consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto sopra descritti con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.

Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):

  • nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
  • i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
    – la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
    – la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
    – i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
    – l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
    – la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).

L’INPS non accetterà file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

La mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.

I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:

  • via PEC allegando le liste di beneficiari;
  • e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:
    – relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022
    – come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato),

dovranno annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.

Contributi per la morosità incolpevole

A seguito di apposito parere rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, dovranno essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01, con le medesime modalità su indicate.

Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, secondo le modalità sopra descritte, l’INPS provvederà a operare le dovute compensazioni.

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