L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale in data 17 novembre 2022 le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022. Si tratta di 28 quesiti che involgono varie tematiche e forniscono importanti chiarimenti, che vanno dall’allocazione degli aiuti, alla presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA “cessata”, ai criteri in base ai quali riferire ciascun “altro aiuto” ai massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e splafonamento altri aiuti. In particolare, in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, è stato evidenziato che l’importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. La predetta restituzione volontaria può avvenire mediante la riallocazione degli aiuti di cui alla Sezione 3.1 e degli interessi da recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto: - nei massimali più elevati pro tempore vigenti della medesima Sezione 3.1; - nei massimali pro tempore vigenti della Sezione 3.12; - in riduzione dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. Resta fermo, come disposto dal comma 3 dell’articolo 4 del DM, che in assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Con la risoluzione del 5 luglio 2022, n. 35, sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del DM 11 dicembre 2021. In linea generale, la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF. In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria - in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 – l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore. L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali. Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone al comma 4 che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. In tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati. Le tematiche delle Faq Tante sono le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che di seguito si indicano: - Allocazione aiuti; - Possibilità di allocare l’intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12; - Riversamento degli splafonamenti; - Presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA “cessata”; - Dichiarazione sostitutiva già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso ad aiuti COVID; - Rilevazioni in RNA: credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; - Autodichiarazione correttiva in caso di errori; - Mancata compilazione del prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021; - Regolarizzazione prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021 con l’autodichiarazione; - Rilevazioni in RNA: benefici indicati nel quadro RS dei modelli REDDITI 2021; - Autodichiarazione correttiva in forma «semplificata»; - Dimensione di impresa nel frontespizio dell’autocertificazione; - Autodichiarazione e agevolazioni IMU; - Compilazione autodichiarazione per le imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica anche nel caso in cui non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello; - Omessa presentazione per impresa che non ha superato i limiti; - Criteri in base ai quali riferire ciascun “altro aiuto” ai massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e splafonamento altri aiuti; - Identificazione dei limiti TF aiuto consistente in esonero dal versamento IRAP; - Identificazione dei limiti TF aiuto consistente in esonero dal versamento IRAP per i soggetti che hanno rinunciato alla fruizione piena del beneficio; - Coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di fruizione/messa a disposizione dell’aiuto degli aiuti di cui al regime ombrello; - Compilazione dell’Autodichiarazione nel caso di superamento dei massimali; - Aiuti da ricomprendere all’interno della Sezione 3.12; - Effetti derivanti da operazioni di riorganizzazione; - Determinazione della perdita del fatturato per accedere alla Sezione 3.12; - Bonus affitti: momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario; - Identificazione limite della Sezione 3.1 per gli aiuti fruiti dalle imprese dopo la sesta modifica del TF; - Imputazione degli aiuti di stato corrisposti a soggetti che svolgono diverse attività; - Compilazione autodichiarazione agricoltore in regime di esonero (art. 34, co. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972) - Compilazione del quadro RU in caso di riversamento degli aiuti eccedenti i massimali mediante riduzione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.