La procedura di inquadramento INAIL dei lavoratori subordinati è molto importante e delicata, in quanto da essa dipende la legittima tutela del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale che dovessero occorrere al lavoratore stesso, nonché la determinazione del premio che viene periodicamente versato dal datore di lavoro. Le cause che possono determinare una variazione del settore di inquadramento possono essere classificate in: - soggettive, se riferite al datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso di un’azienda artigiana che superi i limiti dimensionali indicati nell’art. 4 della legge quadro sull’Artigianato (legge n. 443/1985); - oggettive, se afferenti all’attività svolta dal datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso di un datore che cessa l’attività di produzione e avvia un’attività di intermediazione commerciale. N.B.: Qualsiasi variazione dell’inquadramento deve essere comunicata all’INAIL entro 30 giorni dal suo verificarsi, pena l’applicazione di sanzioni civili o amministrative. In particolare, la legge prevede l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare le variazioni intervenute nel rapporto assicurativo che determinano la modifica del premio. Procedura di inquadramento Al fine di determinare l’ammontare del premio assicurativo, si deve in primo luogo effettuare l’inquadramento del datore di lavoro nel settore economico di riferimento, per l’applicazione della tariffa corrispondente; a tale scopo, si devono individuare le lavorazioni svolte dal datore di lavoro. I soggetti rispetto ai quali vige l’obbligo di assicurazione sono: - tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla qualifica (dirigenti, quadri, sovrintendenti, impiegati, operai, apprendisti, ecc.); - i lavoratori parasubordinati; - gli associati in partecipazione (di solo lavoro e misti); - il titolare d’azienda individuale artigiana; - i familiari coadiuvanti del titolare d’azienda individuale; - i soci lavoratori di società; - i soci di cooperative; - i soci che partecipano manualmente all'attività in modo professionale, sistematico e abituale. N.B.: Le trasferte dei lavoratori, sia in Italia che ovunque all'estero, e le assunzioni di nuovi lavoratori vanno comunicate all'INAIL unicamente nel caso in cui debbano svolgere attività diverse da quelle per le quali l'azienda è già assicurata. Nel modello di comunicazione devono essere indicati: - la lavorazione principale; - i prodotti finiti e/o i servizi realizzati; - le lavorazioni complementari e/o sussidiarie; - gli impianti e attrezzature utilizzate; - i mezzi di trasporto utilizzati; - il ciclo lavorativo. Nell’ambito dell’inquadramento aziendale, è possibile distinguere la lavorazione principale, che caratterizza il core business aziendale, dalle lavorazioni definite complementari, connesse in modo continuativo alla prima. La lavorazione principale è l’unica che rileva ai fini della classificazione e tassazione del rischio assicurato presso l’INAIL: la copertura si estende, infatti, anche alle lavorazioni complementari e sussidiarie, seppure svolte in luoghi diversi. Riesame e aggiornamento del rischio È opportuno eseguire in azienda un periodico “riesame dei rischi assicurati” all'INAIL, verificando l’eventuale esistenza di: - variazioni nelle attività lavorative svolte; - evoluzioni delle attività lavorative svolte; - aggiornamenti tecnologici delle attrezzature; - riorganizzazioni dei cicli e del lavoro. A titolo cautelativo, è consigliabile dare sempre notizia all’INAIL delle novità circa le lavorazioni che sono intervenute rispetto alla situazione lavorativa denunciata in precedenza. La tempestiva comunicazione all’INAIL delle novità inerenti il rischio delle lavorazioni svolte e assicurate tutela il datore di lavoro dal rischio di: - incorrere in evasioni e sanzioni civili, con effetto retroattivo al quinquennio, se l’entità del rischio è aumentata, e ciò viene accertato dall’Istituto, sia d’ufficio che in sede ispettiva; - continuare a pagare un premio più alto del dovuto, se l’entità del rischio si è invece ridotta (a tal proposito, è bene tenere presente che, in questo caso, i provvedimenti assunti dall’Istituto non sono mai retroattivi). La variazione della denuncia è in ogni caso obbligatoria nell’ipotesi di: - svolgimento di nuove attività che si aggiungono a quelle già assicurate, che continuano; - svolgimento di nuove attività che si sostituiscono a quelle già assicurate, che cessano; - modificazione nelle stesse attività in precedenza già svolte e assicurate. N.B.: La relativa comunicazione telematica deve essere trasmessa all’INAIL entro 30 giorni da quando si sono verificate le ipotesi sopra descritte (art. 12, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). È possibile individuare altri eventi che non costituiscono “variazioni” in senso proprio, ma modificano in modo indiretto, a volte occulto e incidentale, il rischio delle lavorazioni svolte e assicurate: - esternalizzazione delle fasi lavorative; - modifica delle attrezzature: introduzione di nuovi macchinari, installazione di nuove apparecchiature; - modifica dell’organizzazione del lavoro. Le comunicazioni di variazione devono essere trasmesse tramite il servizio telematico dell’Istituto disponibile per la rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni. Conseguenze dell’errato inquadramento L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali opera indipendentemente rispetto alle eventuali responsabilità del datore di lavoro, che, però, rimane rilevante sotto altri aspetti. L’assicurazione INAIL, infatti, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, qualora sia accertato che il datore di lavoro è responsabile penalmente per il fatto dal quale è derivato l’infortunio, l’INAIL, fermo restando l’obbligo di indennizzare il lavoratore, può esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro, costituendosi parte civile nel procedimento penale a carico di quest’ultimo. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità a titolo di colpa del datore di lavoro in relazione all’infortunio occorso, il lavoratore, oltre a ricevere l’indennizzo erogato dall’INAIL, potrà agire in sede civile contro il datore di lavoro per chiedere il danno differenziale. Il risarcimento del danno (art. 2043, c.c.), infatti, ha lo scopo di risarcire interamente il soggetto danneggiato dal fatto illecito. L’indennizzo dell’INAIL, invece, stanti le finalità individuate dal legislatore, si limita a garantire che il lavoratore inabile al lavoro abbia mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38, Cost.). Il danno differenziale serve proprio a colmare questa differenza, agendo civilisticamente contro il datore del lavoro (colposamente o dolosamente responsabile dell’infortunio) per ottenere il risarcimento di quella parte del danno rimasta “scoperta” dall’indennizzo dell’INAIL. In questa sede, il lavoratore può ottenere in particolare il risarcimento: - del danno biologico, che comprende ogni lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore; - del danno patrimoniale, che comprende le spese “vive” (ad es.: le spese mediche), nonché il mancato guadagnato conseguente alla perdita delle capacità di lavorare; - del danno morale, inteso come ogni turbamento dello stato d’animo causato dall’infortunio; - del danno esistenziale, inteso come l’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali della persona in senso peggiorativo. Diffida, ricorso e sanzioni L’INAIL, una volta venuta a conoscenza di un fatto che potrebbe configurarsi come inadempimento delle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, emette una diffida ad adempiere entro 10 giorni. Il datore di lavoro può: - ottemperare entro il termine dato; - proporre ricorso alla D.T.L. territorialmente competente entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della diffida; - non ottemperare e non ricorrere. N.B.: Si tratta di un termine perentorio e non differibile. La fattispecie ricorre ogni volta che l’Istituto viene a conoscenza di fatti inerenti all’azienda non precedentemente comunicati, ad esempio, attraverso: - verbali ispettivi di enti diversi dall’INAIL; - visura camerale dalla quale risultino delle modifiche non conosciute dall’INAIL, quali ragione sociale, legale rappresentate, indirizzi o cessazioni; - denunce di infortunio dalle quali si possa ipotizzare la variazione della lavorazione; - elementi presenti sulla carta intestata, rispetto ai quali l’Istituto ritiene di dover ricevere un aggiornamento del rapporto assicurativo e, nel caso di ottemperanza, le eventuali variazioni conseguenti alla diffida devono essere effettuate telematicamente, dando comunicazione dell’adesione alla diffida. A fronte della diffida, il datore di lavoro ha facoltà di proporre ricorso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica, dandone comunicazione all’INAIL, che deve sospendere il procedimento in attesa della risposta della D.T.L. La sospensione incide anche sul calcolo delle eventuali sanzioni civili che non si applicano mai per i 10 giorni successivi alla notifica della diffida nel caso di presentazione del ricorso nei termini. Contro la decisione della D.T.L., sia l’INAIL che il datore di lavoro possono presentare ricorso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro 15 giorni, ma senza effetti sospensivi. La decisione del Ministero del Lavoro è opponibile, da ambo le parti, al Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione ministeriale. N.B. In ogni caso, in seguito all’aggiornamento di elementi non connessi alla determinazione del premio o che determinino un premio a favore del datore di lavoro, l’INAIL può applicare la sanzione amministrativa, prevista dall’art. 195 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai sensi della legge n. 689/1981, che consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a 15.000 euro.