Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede per le lavoratrici l’incremento dell’indennità di congedo parentale. Come funziona? Indennità maggiorata La disposizione prevede l’incremento dal 30% all’80% dell’indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022. Nuove disposizioni sulla indennizzabilità Già il D.Lgs. n. 105/2022 ha migliorato la tutela della maternità e della paternità, aumentando il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, da sei mesi a nove mesi totali. E’ stato inoltre ampliato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. Ogni genitore ha inoltre diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Regole per la fruibilità Rimane fermo quanto già stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, pertanto: - la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; - il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; - entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. In aggiunta, in base alle nuove disposizioni: - alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; - al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; - entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali. Presentazione delle domande Le domande di congedo parentale possono già essere presentate con la nuova procedura predisposta dall’INPS con gli aggiornamenti richiesti dalle nuove norme in materia di congedi parentali. Le medesime procedure dovranno essere ulteriormente aggiornate per la fruizione, dal 2023, dell’indennità maggiorata. Calcolo dell’indennità Nelle tabelle che seguono è possibile esemplificare le nuove modalità di fruizione (INPS, circolare n. 122/2022): Fino al 2022 Dal 2023 Congedo spettante 10 mesi (elevabili a 11) entro 12 anni di età del bambino 10 mesi (elevabili a 11) entro 12 anni di età del bambino Congedo indennizzato 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di età del bambino 9 mesi indennizzabili entro 12 anni di età del bambino Congedo indennizzato con reddito sottosoglia 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di età del bambino 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di età del bambino Lavoratrice madre Fino al 2022 Fino al 2023 Congedo spettante 6 mesi di congedo entro 12 anni di età del bambino 6 mesi di congedo entro 12 anni di età del bambino Congedo indennizzato 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita del bambino 3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita del bambino (1 mese indennizzabile all’80% entro i 6 anni) Congedo indennizzato con reddito sottosoglia 6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita del bambino 6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita del bambino