Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022 l’INPS fornisce le consuete indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie: 1) elementi variabili della retribuzione; 2) massimale contributivo e pensionabile; 3) contributo aggiuntivo IVS dell’1%; 4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse; 5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del TUIR); 6) auto aziendali ad uso promiscuo; 7) prestiti ai dipendenti; 8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria; 9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria; 10) gestione delle operazioni societarie. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2023”. Elementi variabili della retribuzione Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Tra le variabili retributive l’Istituto ha altresì ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di un’assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens. Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, allo scopo di consentire di gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023. Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive nel computo dell’imponibile dell’anno 2022. La sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18%) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Massimale L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale – pari, per l'anno 2022, a € 105.014,00 – deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT. Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992. In proposito, si rammenta quanto segue: il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte; nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero a presentare una dichiarazione sostitutiva; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% L’articolo 3–ter del D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno 2022, tale limite è risultato € 48.279,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,00. Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2022 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato. In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale si osserva che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione. Fringe benefits Con l’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti-bis), il legislatore ha introdotto una disciplina in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la quale, limitatamente al periodo di imposta 2022, individua un nuovo limite massimo di esenzione - da ultimo, ulteriormente elevato fino a 3.000 euro con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) - ed estende le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), al comma 632 dell’articolo 1, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale. Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo. In particolare, il novellato testo dell’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI. Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30 per cento in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. A decorrere dall’anno 2021, la percentuale è elevata al 50 per cento in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60 per cento per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km. A norma dell’articolo 1, comma 633, della medesima legge n. 160/2019 resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore si applica la percentuale del 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI. Prestiti ai dipendenti Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari al 2,50%. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 755 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva L’articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva. Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato nella misura 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Entro il mese di dicembre 2022, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W”. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio Nelle ipotesi di operazioni societarie,che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits. I datori di lavoro dovranno utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza. Il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza. Recupero del contributo di solidarietà del 10% su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%. Una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia, istituito contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata. Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, di seguito indicati. Codice Significato L938 Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005”per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS L939 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”,per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002