La misura “Opzione Donna” è stata introdotta in via sperimentale dalla Legge 243/2004 e, ad oggi, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) fino al 31.12.2023 per le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno anni 60 entro la data del 31 dicembre 2022. Requisiti validi fino al 31 dicembre 2022 Si ricorda che le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono lasciare il lavoro al conseguimento di: almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti; almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome; unitamente al requisito contributivo minimo anni 35, sempre maturati alla data del 31 dicembre 2021. Requisiti dal 1° gennaio 2023 Con la proroga prevista nella Legge di bilancio 2023 l’età anagrafica sale ad anni 60, sia per le dipendenti che per le lavoratrici autonome, con una riduzione di un anno per ogni figlio a carico (fino ad un massimo di due). La proroga riguarderà solo le lavoratrici in condizioni di svantaggio ovvero, in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti: assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivata la procedura per la crisi d’impresa. In questo caso specifico, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. Contributi utili Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono valutabili i contributi effettivi a qualsiasi titolo versati o accreditati in favore dell’assicurata, quindi, sono computati: contributi obbligatori; da riscatto o da ricongiunzione, come ad esempio il riscatto della Laurea; contributi volontari e figurativi. Restano esclusi i contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione dei lavoratori dipendenti appartenenti alla gestione AGO. L’accesso a “Opzione Donna” è precluso alle lavoratrici che hanno già esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali. Ad esempio il riscatto agevolato del corso di studi, con accettazione del relativo onere, preclude la possibilità di esercitare l’Opzione per accedere alla pensione anticipata “Opzione Donna”. Inoltre, l’anticipo della misura non è consentito alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, la contribuzione versata in tale gestione non può essere utilizzata in cumulo per perfezionare il requisito contributivo delle lavoratrici iscritte ad altre gestioni. Decorrenza Le lavoratrici che optano per il trattamento pensionistico anticipato conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento con il sistema delle finestre, quindi, trascorsi: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Per le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), la domanda di cessazione dal servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023 con effetti rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022. Modalità di calcolo La maggiore flessibilità in uscita, rispetto al regime ordinario, presenta delle penalizzazioni con riferimento alle modalità di calcolo. Con l’accesso anticipato “Opzione Donna” il trattamento pensionistico spettante sarà ricalcolato esclusivamente con il sistema contributivo, a prescindere dalla storia contributiva della richiedente. In questo regime, la pensione cui si ha diritto è strettamente collegata alla contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa e non agli stipendi dell’ultimo periodo. A differenza di quanto accade con l’ordinario calcolo contributivo con “Opzione Donna” sono valutati in quota contributiva anche i contributi accreditati nel periodo fino al 31/12/1995. Alla data del pensionamento al montante contributivo, costituito dalla somma rivalutata dei versamenti effettuati durante l’intera vita lavorativa, si applica un coefficiente di trasformazione che aumenta con l’avanzare dell’età anagrafica.