Con la risposta n. 146 del 24 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti tramite cessione di partecipazioni. In generale, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 101 del TUIR. L'articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce che "le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi" e che "gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 14/E del 4 giugno 2014, par. 1.1, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR sussiste nel caso di cessione pro-soluto dei crediti con trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario. La vendita del credito con trasferimento sostanziale dei rischi è, infatti, una delle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal principio contabile OIC 15 (cfr. par. 71 e seguenti e appendice A dell'OIC 15, versione dicembre 2016). Al caso di specie risultano comunque applicabili i chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria con risoluzione n. 70/E del 29 febbraio 2008, trattandosi di una società in crisi economica che cede una partecipazione e contestualmente cede il credito nei confronti della controllata per il valore simbolico di euro 1. In sintesi, la citata risoluzione chiarisce che la determinazione dei corrispettivi relativi, da un lato, all'alienazione del pacchetto partecipativo e, dall'altro, alla cessione del credito da finanziamento, è il frutto di un procedimento unitario nell'ambito del quale la dismissione del credito per un valore pressoché simbolico si giustifica con la necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta. La società ha ceduto il pacchetto azionario annullando contestualmente il valore del proprio credito: ne deriva che - al di là dell'aspetto formale relativo al trasferimento della titolarità del credito da finanziamento (il cui valore di cessione è assolutamente irrisorio) - l'operazione di cessione della partecipazione, analizzata nel complessivo contesto negoziale in cui è stata posta in essere, trova la sua (definitiva) contropartita economica oltre che nel corrispettivo pagato, anche nella contestuale rinuncia al credito da parte della società cedente nei confronti della società dalla stessa controllata. La rinuncia al credito da parte del socio è regolata dall'articolo 94, comma 6, del TUIR, secondo cui "l'ammontare ... della rinuncia ai crediti nei confronti della società" da parte dei soci della medesima "si aggiunge al costo ... (delle azioni o delle quote societarie, n.d.r.) ... in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria". Per effetto di tale disposizione, pertanto, la somma costituente la rinuncia al credito da finanziamento da parte del socio non è immediatamente deducibile dal reddito imponibile, dovendo essere portata ad incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società nei confronti della quale era vantato il credito oggetto di rinuncia. Le conclusioni raggiunte nella risoluzione n. 70/E del 2008 possono essere confermate per la cessione dei crediti nei confronti dell'altra società (DELTA), atteso che "la cessione a valore simbolico dei crediti ha di fatto realizzato, anticipandone gli effetti, la rinuncia prevista in base agli Accordi di Ristrutturazione". Di conseguenza, la perdita su crediti nei confronti di DELTA risulta indeducibile e il costo del credito oggetto di rinuncia si aggiunge al valore fiscale della partecipazione detenuta dalla holding, secondo le disposizioni dell'articolo 94, comma 6, del TUIR. Invece, nel caso delle società indirettamente controllate non può trovare applicazione l'articolo 94, comma 6, del TUIR, non trattandosi di rinuncia al credito da parte del "socio". La holding, infatti, detiene il controllo delle altre società debitrici per il tramite di DELTA. Per quanto riguarda la cessione dei suddetti crediti, nell'istanza viene specificato chela holding "adotta i principi contabili nazionali (OIC adopter). La cancellazione dei Crediti e dei Crediti Controllate Indirette dal bilancio è avvenuta, sulla base del principio contabile OIC 15 - Crediti, con effetto dall'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019, nel quale ha avuto luogo la cessione". In considerazione della cessione pro-soluto dei crediti verso le società indirettamente controllate al valore di euro 1 e della contestuale cancellazione dei medesimi crediti dal bilancio di esercizio, si genera una perdita su crediti deducibile in base all'articolo 101, comma 5, del TUIR, nel presupposto, tuttavia, che i principi contabili nazionali siano stati correttamente applicati dalla società. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, in relazione all'inerenza della stessa quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell'imprenditore in base alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.