Arrivano dall’INPS, con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti nella misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022): - 3% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera i 1.923 euro; - 2% se l’imponibile a fini previdenziali non supera I-2.692 euro. Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore potrà assumere misura diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. Qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione la riduzione contributiva spetta solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. N.B. Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione. Soggetti che possono accedere all’esonero Possono accedere all'esonero tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di due punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di tre punti percentuali). Condizioni di spettanza dell’esonero La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro (riduzione del 2%) o a 1.923 euro (riduzione del 3%). L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro. Massimale della retribuzione Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima. Esempio Retribuzione mensile superiore a 1.923 euro Rateo di tredicesima minore o uguale a 160 euro Riduzione spettante: - 2% sulla retribuzione imponibile mensile - 3% sul rateo di tredicesima. Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima. Coordinamento con altri incentivi L’esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, ovvero, in particolare con l’esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato, N.B. Se è già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l'esonero può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta. Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e devono valorizzare i seguenti elementi: a) sgravio 3%: - nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L098”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore N; - nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Con riferimento alla tredicesima mensilità: - nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L099”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo; - nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile relative alla tredicesima mensilità - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore N; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Con riferimento al rateo di tredicesima mensilità: - nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L100”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo; - nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore N; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori. b) sgravio 2%: - si continuano ad utilizzare i medesimi codici già in uso. Esposizione in Lista “PosPA” di UniEmens I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA di competenza del mese di gennaio, devono compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate: a) esonero 2%: - nell’elemento “AnnoRif” va inserito l’anno di riferimento del beneficio; - nell’elemento “MeseRif” va inserito il mese di riferimento del beneficio; - nell’elemento “CodiceRecupero” va inserito il codice “38”; - nell’elemento “Importo” deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore. - “39”, se corrisposta in unica soluzione; - “40” se corrisposta in ratei mensili. b) esonero 3%: - nell’elemento “AnnoRif” va inserito l’anno di riferimento del beneficio; - nell’elemento “MeseRif” va inserito il mese di riferimento del beneficio; - nell’elemento “CodiceRecupero” va inserito il codice “45”; - nell’elemento “Importo” deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore. - “46”, se corrisposta in unica soluzione; - “47” se corrisposta in ratei mensili. Esposizione in “PosAgri” di UniEmens A partire dal mese di gennaio 2023, la misura dell’esonero del 2% o del 3% è determinata direttamente dall’Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.