Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (legge n. 6/2023) del decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022) che introduce, per l’anno 2022, una importante deroga ai fringe benefit. L’approvazione del decreto Aiuti quater, in particolare, ha portato con sé una novità, che impropriamente è stata inserita come una misura di welfare aziendale, ma che in realtà rappresenta un vero e proprio bonus. La norma precisa che “limitatamente al periodo d'imposta 2022 e in deroga alle previsioni dell’art. 51, c. 3 D.P.R. n. 917/1986 - TUIR - non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”. Caro energia e aumento del limite per i fringe benefit L’aumento dei costi energetici, l’inflazione e la guerra in Ucraina hanno creato condizioni di difficoltà che prima il decreto Aiuti ter e ora il decreto Aiuti quater - in parziale continuità con quanto previsto dalla normativa emergenziale COVID per il 2020 e il 2021 - hanno considerato per poter innalzare il limite di esenzione fiscale e contributiva, previsto dalla legge (art. 51, c. 3 del TUIR) per i fringe benefits, portandolo dagli ordinari euro 258,23, dapprima a 600 euro e, quindi a 3.000 euro. Il comma 10 dell’art. 3, infatti, intervenendo sull’art. 12, comma 1, del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), ha aumentato da 600 euro a 3.000 euro, limitatamente al periodo di imposta 2022, il limite del valore dei fringe benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, TUIR. Viene altresì precisato che tale deroga alla disciplina ordinaria dei fringe benefit riguarda esclusivamente “la prima parte del terzo periodo” del predetto comma 3 dell’art. 51 del TUIR. In relazione a questa specifica condizione, in caso di superamento della soglia di esenzione, l’intero importo dei benefit erogato è assoggettato a tassazione. L’attenzione è stata massima, infatti il mese di dicembre con il suo conguaglio ha creato non poche difficoltà agli operatori di settore, laddove molte aziende hanno utilizzato questo “ampliamento” per incentivare e sostenere i lavoratori, compensando il caro energia e l’inflazione che li colpiscono direttamente. Precisiamo da subito che dal punto di vista fiscale, l’art. 51 del TUIR, disciplinando la tassazione del reddito di lavoro dipendente, dispone propriamente che lo stesso è costituito da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Per quanto attiene strettamente ai fringe benefit, la norma di riferimento è l’art. 51, comma 3, del TUIR che indica quali non sono ordinariamente soggetti a tassazione qualora il valore degli stessi abbia un valore complessivo inferiore ad euro 258,23 (vecchie 500.000 lire). Se il valore di tali beni e servizi dovesse superare per l’anno fiscale tale soglia, esso sarebbe assoggettato a tassazione per l’intero importo. In particolare, la norma stabilisce che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. È proprio questa la norma con la quale sono state individuate le prime risorse per poter avviare, già a partire dai primi anni 2000, la sperimentazione di forme di welfare aziendale di tipo volontario, unitamente alle risorse rese disponibili nel Fondo per le politiche per la famiglia di cui all’art. 9 della L. n. 53/2000 con cui sono stati avviati molti progetti a favore della genitorialità. La norma in passato è stata utilizzata per poter cedere ai dipendenti, ad esempio durante il periodo natalizio, i prodotti dell’azienda e proprio attraverso tale norma le aziende hanno via via iniziato a sperimentare forme di welfare di tipo volontario. In particolare, con riferimento alle cessioni di beni, si è stabilito che la valorizzazione degli stessi avvenga: - mediante applicazione del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista, nell’ipotesi di cessione avente ad oggetto beni prodotti dall’azienda medesima - con applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 del TUIR in ogni altra ipotesi: in pratica, facendo riferimento al corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquistati o prestati. Cosa cambia nel 2023 Per il 2023, in partenza non ci sono stati grandi cambiamenti. Di fatti il limite rimane fissato alla previsione normativa di euro 258,23, ma abbiamo già visto come, in tema di buoni benzina, il Governo abbia ripercorso lo strumento del buono 200 euro a partire da gennaio. Rispetto alla bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2023, il testo definitivo del bonus carburanti (contenuto nel D.L. n. 5/202), è stato variato e modificato, prevedendo l’estensione a tutto il 2023, invece che soltanto per il primo trimestre 2023. Ad oggi, la situazione per l’anno 2023 è la seguente: Strumento Limite Fringe benefit (art 51 c 3 - TUIR) 258,23 euro Buoni benzina 200,00 euro Nuovi adempimenti: la trasmissione dei dati In relazione a tutto ciò, il 16 gennaio u.s. l’INPS ha fornito istruzioni operative che ineriscono la trasmissione dei compensi erogati dai datori di lavoro riferiti ai fringe benefit ed alle stock options. In particolare, con il messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023, l’Istituto ha indicato le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale. È stato elaborato, per effetto di una normativa sopravvenuta medio tempore a più riprese, un conguaglio fiscale relativo al 2022 complesso nel corso del quale aziende e professionisti hanno dovuto prestare la massima attenzione. L’Istituto ha ritenuto di confermare che la deroga prevista per il 2022, relativamente alle somme dei fringe benefit innalzate ad euro 3000,00 per la soglia di esenzione, queste sono considerate percepite se corrisposte entro il 12 gennaio (principio di cassa allargata) ai fini della trasmissione telematica all’Amministrazione Finanziaria i flussi relativi alle Certificazioni Uniche. Cosa succede se l’invio del flusso è tardivo I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Come si procede all’invio Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: - acquisizione di una singola comunicazione; - gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; - invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; - ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare.