È ormai la quasi totalità dei lavoratori a possedere contributi presso gestioni di previdenza diverse: i versamenti possono essere unificati presso un’unica gestione attraverso la ricongiunzione (legge n. 29/1979 e legge n. 45/1990), che avviene normalmente a titolo oneroso, oppure gratuitamente, utilizzando, nelle ipotesi residuali ancora consentite, la costituzione della posizione assicurativa, o, ancora, la cd. convenzione INPS- Ex ENPALS (art. 16, DPR n. 1420/1971) o attraverso il computo presso la Gestione Separata (art. 3, DM n. 282/1996). La contribuzione può essere poi unificata senza oneri, ma ai soli fini del diritto a pensione, utilizzando il cumulo (legge n. 228/2012) o la totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006): questi due strumenti non comportano il trasferimento dei versamenti presso un’unica cassa, ma ogni gestione liquida la quota di pensione di propria competenza. Tutti questi strumenti, però, possono di norma essere utilizzati non oltre il momento del pensionamento: come comportarsi, allora, nell’ipotesi in cui sia stata liquidata la pensione dalla gestione previdenziale presso la quale si possiede la maggior parte dei contributi, ma residuino ulteriori versamenti in altre gestioni non sufficienti per dar luogo ad autonomo trattamento pensionistico? In tali ipotesi, è necessario valutare la facoltà di ottenere la pensione supplementare dalla cassa presso la quale non figurino abbastanza accrediti per un’autonoma prestazione pensionistica. La pensione supplementare, difatti, costituisce un ulteriore trattamento rispetto al trattamento pensionistico principale, erogato da una gestione presso la quale l’interessato possiede dei contributi, ma in misura inferiore al minimo di annualità per il diritto a pensione. Gestioni previdenziali che riconoscono la pensione supplementare Non tutte le gestioni previdenziali riconoscono il trattamento supplementare; alcune casse, poi, lo riconoscono solamente laddove la pensione principale sia a carico di specifiche casse. È il caso dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, che eroga la pensione supplementare soltanto a favore dei titolari di trattamento principale presso i fondi sostitutivi (Fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc.) o esclusivi (Gestione INPS Dipendenti Pubblici, ex fondi F.S. e Ipost) (art.5, legge n. 1338/1962). Pertanto, nell’ipotesi in cui la pensione principale risulti liquidata a carico di una cassa professionale o della Gestione Separata, il trattamento supplementare dall’AGO non spetta. I fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO non erogano, invece, alcuna pensione supplementare, a prescindere dalla cassa in cui si ha diritto alla prestazione pensionistica principale. La cassa pubblica “più generosa” risulta invece la Gestione Separata INPS, che riconosce la pensione supplementare a prescindere dal fondo erogante la rendita principale, persino nell’ipotesi in cui si tratti di una cassa professionale (art. 1, co. 2, DM n. 282/1996). Al contrario, laddove sia la Gestione Separata ad erogare il trattamento principale, nessuna gestione di previdenza pubblica riconosce la pensione supplementare (possono fare eccezione le casse professionali privatizzate di cui al D.Lgs. n. 103/1996, o private di cui al D.Lgs. n. 509/1994, se è previsto dal regolamento dell’ente; CNPR - Cassa Ragionieri, ad esempio, prevede, all’art. 39 del Regolamento di Previdenza, l’erogazione della pensione di vecchiaia supplementare ai titolari di trattamento presso qualsiasi altra gestione previdenziale obbligatoria). I fondi gestiti dall'Ex ENPALS (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) riconoscono la pensione supplementare soltanto laddove la prestazione principale sia liquidata dalle gestioni sostitutive o esclusive dell’AGO, o dalla stessa AGO, ma in qualità di lavoratore autonomo (iscritto presso le gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, o coltivatori diretti, Iap, coloni e mezzadri). Non liquidano, invece, la prestazione supplementare laddove la pensione principale risulti a carico del FPLD, dato che la contribuzione tra le due assicurazioni viene cumulata d'ufficio in virtù di apposita convenzione (cfr. Circolare INPS n. 83/2016). Età pensionabile Per l’erogazione della pensione supplementare non è sufficiente la titolarità di una prestazione pensionistica principale, ma è altresì necessario il compimento dell’età minima utile al conseguimento del trattamento di vecchiaia presso la gestione erogante. In pratica, presso i fondi amministrati dall’INPS è necessario raggiungere 67 anni di età per il diritto alla prestazione supplementare (età pensionabile stabilita dall’art. 24, co. 6, DL n. 201/2011), requisito che dal 1° gennaio 2025 potrà essere adeguato sulla base degli eventuali incrementi della speranza di vita media riscontrati dall’ISTAT. Decorrenza La pensione supplementare è liquidata dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa: non sussiste il diritto a ratei arretrati a partire dalla maturazione dei requisiti, laddove non inoltrata l’istanza. In caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai familiari che ne abbiano diritto può essere liquidata una pensione supplementare ai superstiti (di reversibilità o indiretta). Calcolo della pensione La pensione supplementare è liquidata sulla base della sola contribuzione presente nella gestione che riconosce il trattamento. Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, utile per determinare il diritto al calcolo retributivo sino a tale data o sino al 31 dicembre 2011, non possono essere considerati gli accrediti presenti presso la gestione principale, ma si valorizzano i soli contributi che danno luogo alla prestazione aggiuntiva (Messaggio INPS n. 331/2001). La prestazione non è integrabile al trattamento minimo (art. 7, legge n. 155/1981).