Come noto, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, i soggetti IVA hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente le “LI.PE” - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a cadenza trimestrale. Gli errori e le omissioni in materia di LIPE possono, nel rispetto di determinate condizioni, rientrare nella sanatoria degli errori formali, di cui all’articolo 1, commi 166 – 173, della legge di bilancio 2023. La legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi 166 - 173 ha introdotto la definizione delle irregolarità formali. Tale istituto consente ai contribuenti di regolarizzare le sole irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, mediante la rimozione delle irregolarità medesime ed il versamento di un importo fisso, pari a 200 euro, per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Più precisamente, la norma prevede che “le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”. La sanatoria delle irregolarità formali è di estremo interesse poiché copre una vasta gamma di irregolarità. Tra queste, come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E del 27 gennaio 2023, rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Tuttavia, precisa la circolare, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta. Per inquadrare la questione ricordiamo che l’articolo 21 bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, impone la trasmissione della LIPE entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con un termine ad hoc per la comunicazione relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno, stabilito nel 30 settembre (termine così modificato dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, articolo 3, comma 1 - in G.U. 21/06/2022, n.143) Tale termine era dapprima fissato al 16 settembre. Inoltre, la LIPE relativa al IV trimestre dell’anno “può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta”. In caso di omessa, tardiva o errata LIPE, che non venga trasmessa o ritrasmessa entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale, si rende dovuta la compilazione del quadro VH in dichiarazione IVA, fermo restando la sanzione, che la norma stabilisce in misura fissa. Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, comma 2-ter: l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Tali sanzioni possono, ordinariamente, essere ridotte grazie al ravvedimento operoso ex 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (risoluzione AdE 104/E del 28 luglio 2017). Alla luce di quanto precisato nella circolare Ade 2/E/2013, si apre ora un’ulteriore strada per mettersi in regola con le LIPE, ovvero l’adesione alla sanatoria delle irregolarità formali. A tal fine è necessario rimuovere l’irregolarità (ovvero presentare le LIPE omesse, o trasmesse erroneamente e non successivamente corrette) e versare il dovuto a titolo di sanatoria delle irregolarità formali, nei tempi previsti dalla legge di bilancio 2023 (i codici tributo da utilizzare saranno istituiti con una specifica risoluzione AdE), ovvero 200 euro per ciascun anno che si intende includere in sanatoria, in rata unica al 31 marzo 2023, oppure in due rate di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. Da non perdere di vista due importanti aspetti: la sanatoria copre solo le irregolarità compiute entro il 31 ottobre 2022 (ovvero fino al massimo alla LIPE del II trimestre 2022, che scadeva il 30 settembre 2022) l’irregolarità è formale e quindi sanabile solo se l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta. Di conseguenza, affinché la LIPE venga sanata in quanto la violazione rientra tra quelle formali è necessario che l’errore effettuato non abbia influenzato il saldo della LIPE. Ad esempio, è violazione formale l’errata indicazione di operazioni passive fuori campo IVA (quale potrebbe essere il non aver contabilizzato in tempo utile, o non aver comunque incluso nei dati esposti nella LIPE, una fattura passiva ricevuta da un contribuente forfettario). Non così, invece, l’errata indicazione dell’IVA esigibile o detraibile, poiché da tali dati discende la determinazione dell’imposta. Qualche dubbio potrebbe sorgere sull’errata indicazione di operazioni attive esenti, posto che le stesse sicuramente non hanno influenzato la determinazione dell’imposta, e tuttavia potrebbero rilevare ai fini del prorata. Tuttavia, posto che la rettifica del prorata, laddove dovuta, viene effettuata in sede di dichiarativo annuale, e non nella LIPE, si ritiene che anche questo caso possa essere coperto dalla sanatoria qui richiamata.