Con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, l'INPS ha fornito indicazioni in merito all’accesso alla disoccupazione NASpI nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, recesso del curatore e risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale. Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI la vigente normativa richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che, quindi, l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Fermo restando detto principio cardine per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 5, ha introdotto una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI. Il medesimo articolo 189, comma 3, prevede altresì la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale. Ai sensi dell’articolo 190 del D.lgs n. 14/2022, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189, costituisce perdita involontaria dell'occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione NASpI. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI L’articolo 189 del D.lgs n. 14/2019, al comma 1, dopo avere disposto che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento, prevede che: “I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”. Il successivo comma 5 del medesimo articolo 189 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”. Infine, l’articolo 190 del medesimo D.lgs n. 14/2019 prevede che: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”. In ragione delle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14/2019 deriva, da una parte, che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. Si precisa, inoltre, che il richiamato comma 5 dell’articolo 189 prevede che le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate. In via ordinaria, l’articolo 6 del D.lgs n. 22/2015 prevede che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in esame, tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14/2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista dal citato articolo 189, comma 2 e comma 3, anche per le altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro previste dal medesimo articolo (rispettivamente, recesso del curatore e risoluzione di diritto). Si precisa che anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro - che ai sensi del citato articolo 190 costituiscono comunque perdita involontaria dell’occupazione - il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Con riferimento alla ipotesi della risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4 dell’articolo 189. Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, si precisa che nelle fattispecie in esame la prestazione decorre: dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno. Salvo quanto sopra, si fa presente che con riferimento alla decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda, nonché alla decorrenza della prestazione, trovano applicazione le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 nelle ipotesi di eventi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale. Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dal 10 febbraio 2023. In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Per gli eventi intervenuti successivamente al 10 febbraio 2023, la prestazione e il termine di 68 giorni decorrono secondo le ordinarie regole. Infine, si fa presente che l’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.