C’è tempo sino al 28 febbraio 2023 per presentare le domande per accedere ai contributi del Fondo Nuove Competenze (FNC) previsti per i progetti e percorsi formativi dei “dipendenti”. Così dispone la nota ANPAL n. 0017372 (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) dello scorso 23 dicembre con riferimento al Fondo Nuove Competenze, seconda edizione. La nota chiarisce alcuni aspetti inerenti al termine per la sottoscrizione degli accordi sindacali, fissato al 31 dicembre 2022 dal paragrafo 5 “Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro” dell’Avviso approvato con proprio Decreto n. 320 del 10 novembre 2022. In particolare, inoltre, sottolinea la possibilità per i datori di lavoro di presentare il progetto formativo successivamente al 31 dicembre 2022, fermo restando che dovrà comunque essere formalmente condiviso, a pena dell’inammissibilità dell’istanza, con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, di cui costituisce parte integrante. Inoltre, nella nota si conferma la scadenza del 28 febbraio 2023 per la presentazione delle istanze, corredate dall’accordo di rimodulazione, inclusivo del progetto formativo, direttamente dalla piattaforma informatica MyANPAL. La legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvato in prima lettura il 15 febbraio dal Senato, ha inoltre esteso a tutto il 2023 l'operatività del Fondo nuove competenze. Fondo Nuove Competenze: finalità Il Fondo per le Nuove Competenze (FNC) è stato istituito dall’art. 88 del D.L. n. 34/2020. Esso consente di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, a seguito della stipulazione di intese volte ad una rimodulazione dell’orario di lavoro. In pratica, parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a specifici percorsi formativi, i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico del predetto Fondo. Il Fondo è istituito presso l’ANPAL e cofinanziato dal Fondo sociale europeo. L’ultima dotazione finanziaria, vale a dire quella prevista per l'avviso dell’anno 2022, ammonta a ben 1 miliardo di euro. Grazie alle novità introdotte negli ultimi avvisi, la formazione del personale può avere un impatto economico pari “a zero” per i datori di lavoro, visto che la misura in esame è divenuta cumulabile con le agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali. Seconda edizione Il decreto interministeriale attuativo della seconda edizione del Fondo è stato adottato il 22 settembre 2022 e pubblicato il 3 novembre 2022. Esso prevede un rifinanziamento di ben 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACTEU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO). Le nuove risorse dovranno coprire gli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori da realizzarsi anche nel 2023. Come detto, i termini appena descritti sono stati rivisti e, dunque, il progetto formativo potrà essere predisposto dai datori di lavoro anche successivamente al 31 dicembre 2022 e dovrà essere formalmente condiviso con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo. Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi: - innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; - innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; - innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; - innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; - innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; - promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale. Potranno accedere al Fondo anche i datori di lavoro che identificano un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico (art. 43, D.L. n. 112/2008) ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1, c .478, legge n. 234/2021). Le specificità dei progetti formativi sono regolamentate all’art. 4 del Decreto 22 settembre 2022 e nei suoi allegati. L’aggiornamento delle professionalità identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo deve essere associato a un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali. AREA Oggetto dei progetti formativi Transizione digitale Secondo le indicazioni AgID (Agenzia per l’Italia digitale): - competenze digitali di base “DigComp 2.1”, all’Allegato 1 del Decreto; - competenze digitali specialistiche, norma UNI EN 16234-1 “e-Competence Framework 3.0”, all’Allegato 2 del Decreto; Transizione ecologica Abilità e competenze individuate, secondo la Commissione Europea, quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) all’Allegato 3 del Decreto Adeguamento strutturale delle competenze (art. 3, c. 2, del Decreto) I contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni. I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore e potranno essere attuati anche nel 2023. Segnaliamo che l'Avviso 2022 del Fondo Nuove Competenze, seconda edizione, è stato approvato con il Decreto n. 320 del 10 novembre 2022 e integrato dal Decreto n. 345 del 12 dicembre 2022; in quest’ultimo provvedimento sono stati definiti alcuni aspetti e, precisamente: - tempi di rendicontazione cui i datori di lavoro possono fare riferimento. È disposto che si potrà provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze; - modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali concorrono agli obiettivi del Fondo, anche quando finanziano solo una parte della formazione. Destinatari e contributo previsto Sotto un profilo soggettivo, l’avviso pubblico del Fondo prevede che possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo par. 6. Tali datori di lavoro: - devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; - non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni; - non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici. Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Come presentare la domanda A partire dal 13 dicembre 2022 è già possibile presentare le domande per accedere al Fondo in commento, ma le aziende interessate avranno tempo fino al prossimo 28 febbraio 2023 per inoltrare la relativa istanza. Le aziende possono presentare l’istanza di contributo al Fondo Nuove Competenze, seconda edizione: - in proprio; - tramite un soggetto delegato (un consulente del lavoro o altra persona delegata dal rappresentante legale). La delega dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inserita nella piattaforma informatica, corredata dal documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, c. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000. La domanda per accedere al Fondo deve essere presentata telematicamente, attraverso la scrivania digitale disponibile sul sito MyANPAL, dalla quale si potrà accedere anche a tutti i servizi digitali resi disponibili. L’accesso prevede di accreditarsi tramite SPID, CNS o CIE, inserire e completare i propri dati e scegliere successivamente il proprio profilo utente. N.B: Non è ammesso l’invio della domanda o della relativa documentazione a mezzo posta certificata (PEC). La compilazione “guidata” attraverso la scrivania digitale ANPAL consente di inserire l’istanza, che deve contenere, oltre i dati anagrafici dell’azienda e l’eventuale delega, anche tutta la relativa documentazione, ovvero: - la definizione dei Piani formativi e dei relativi Percorsi; Piano formativo Percorso formativo - Titolo piano formativo - Eventuale Fondo Paritetico Interprofessionale a cui l’azienda aderisce - Finalità generale del fabbisogno formativo (art. 3, c. 1 e 2, del Decreto Interministeriale 22 settembre 2022) - Titolo del percorso - Durata in ore: numero ore di formazione in presenza e numero ore di formazione a distanza - Ente formativo - l’anagrafica dei partecipanti che prenderanno parte ai percorsi formativi, comprensiva delle informazioni sul rapporto di lavoro con l’azienda che presenta istanza: tipologia di livello contrattuale del lavoratore, costo orario retributivo e contributivo; - l’elenco dei partecipanti ai singoli percorsi formativi; - l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro; - l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, c. 1, del D.L. n. 34/2020 e dai par. 5 e 6 dell’Avviso. Le domande saranno accolte e istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse. Il contributo massimo complessivo riconosciuto per ciascun’istanza non potrà eccedere 10 milioni di euro. Entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza, dovranno concludersi tutte le attività formative e la correlata rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL. Erogazione del contributo: in anticipo e a saldo Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il datore di lavoro ammesso a contributo ha facoltà di richiedere anche l’erogazione di un’anticipazione pari al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. Il saldo del contributo potrà essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Ai fini della richiesta di saldo, dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo, informazioni relative: - al numero delle ore formative effettivamente realizzate, non superiore a quanto presentato in sede di istanza; - al costo del lavoro, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall’INPS nei propri archivi; - agli esiti dei percorsi formativi, secondo le modalità definite al par. 8 e secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite.