Con la circolare n. 22 del 20 febbraio 2023, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +8,1%. Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2023: la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 52.190,00; il massimale, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00. Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% . Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2023, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data. Contributi volontari (autorizzati entro il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2022 CATEGORIE ALIQUOTE % COEF. RIPARTO BASE QUOTA PENSIONE TOTALE IVS LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003947 27,76% 0,996053 27,87% 1 AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003679 29,79% 0,996321 29,90% 1 PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958 Aliquota Coefficienti 0,11% 0,010506 10,36% 0,989494 10,47% 1 LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro Aliquota Coefficienti 0,11% 0,010055 10,83% 0,989945 10,94% 1 DOMESTICI Aliquota Coefficienti 0,1375% 0,010579 12,86% 0,989421 12,9975% 1 Contributi volontari (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2022 CATEGORIE ALIQUOTE % COEF. RIPARTO BASE QUOTA PENSIONE TOTALE IVS LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003333 32,89% 0,996667 33% 1 AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003679 29,79% 0,996321 29,90% 1 PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958 Aliquota Coefficienti 0,11% 0,007383 14,79% 0,992617 14,90% 1 LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro Aliquota Coefficienti 0,11% 0,007550 14,46% 0,992450 14,57% 1 DOMESTICI Aliquota Coefficienti 0,1375% 0,007890 17,29% 0,992110 17,4275% 1 Artigiani e commercianti La contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla normativa. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48% Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 23,25% 23,73% Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2023. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi. Artigiani Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1° gennaio 2023) Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 24% 23,25% 1 Fino a € 17.504 € 17.504 € 350,08 € 339,14 2 da € 17.505 a € 23.285 € 20.395 € 407,90 € 395,16 3 da € 23.286 a € 29.066 € 26.176 € 523,52 € 507,16 4 da € 29.067 a € 34.847 € 31.957 € 639,14 € 619,17 5 da € 34.848 a € 40.628 € 37.738 € 754,76 € 731,18 6 da € 40.629 a € 46.409 € 43.519 € 870,38 € 843,19 7 da € 46.410 a € 52.189 € 49.300 € 986,00 € 955,19 8 da € 52.190 € 52.190 € 1.043,80 € 1.011,19 Commercianti Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1° gennaio 2023) Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 24,48% 23,73% 1 Fino a € 17.504 € 17.504 € 357,09 € 346,15 2 da € 17.505 a € 23.285 € 20.395 € 416,06 € 403,32 3 da € 23.286 a € 29.066 € 26.176 € 534,00 € 517,64 4 da € 29.067 a € 34.847 € 31.957 € 651,93 € 631,95 5 da € 34.848 a € 40.628 € 37.738 € 769,86 € 746,27 6 da € 40.629 a € 46.409 € 43.519 € 887,79 € 860,59 7 da € 46.410 a € 52.189 € 49.300 € 1.005,72 € 974,91 8 da € 52.190 € 52.190 € 1.064.68 € 1.032,06 Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al “reddito medio imponibile”. Gestione separata L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate. Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti. Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) Per l’anno 2023 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote: per i soggetti iscritti al Fondo, con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%; per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70%; per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del D.lgs n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%. Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili: X3 = aliquota IVS del 40,82%; Y3 = aliquota IVS del 37,70%; Z3 = aliquota IVS del 38%. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti I predetti soggetti, in quanto iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD, versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%.