Pensionati: il cedolino di pensione di marzo 2023

Il documento consente di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui può variare

Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di marzo 2023.

La data di pagamento – Il pagamento avverrà con valuta 1° marzo, per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane, e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito.

Rivalutazione delle pensioni per il 2023 – In attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’INPS aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).

A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’articolo 1, comma 309.

L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023 – Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.