Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative ha reso noto che, entro il 31 marzo 2023, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell’indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, per l’anno di competenza 2022. A tal proposito, è stato, altresì, comunicato che, i modelli allegati all’Avviso (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, Tabella oneri), potranno essere trasmessi, a firma del rappresentante legale, mediante PEC al seguente indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it. Nello specifico, con la comunicazione della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative - Divisione III - viene dato avvio alla procedura per l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria per l’emanazione del provvedimento con il quale il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007, provvederà a ripartire le risorse finanziare. Queste ultime dovranno essere destinate alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale, a titolo d’integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2022, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 148, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005). A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso, dovranno far pervenire al Ministero la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la Tabella Oneri. Tali modelli sono, infatti, allegati all’Avviso in commento e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Ministero. La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta, e corredata dal documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2023, a pena di decadenza (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.M. 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it. Nella comunicazione della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, inoltre, viene specificato che, le aziende escluse a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, potranno attivare un contraddittorio con l’Amministrazione, attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis, della Legge n. 241/1990. Istruzioni operative Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce anche la modulistica necessaria ai fini della procedura per l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria, comprensiva delle relative istruzioni operative. Queste ultime, in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed alla dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (Allegati 1 e 2), indicano che: la documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile; ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato, corredate da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 dello stesso decreto. Non verrà, pertanto, acquisito il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato; il termine del 31 marzo 2023 dovrà essere osservato a pena di decadenza. Per quanto concerne, invece, la Tabella oneri, per l’anno di competenza 2022 (Allegato 3): nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato va compilato elettronicamente, stampato e firmato. Non verranno presi in considerazione allegati compilati a mano; inserire il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento, nonché le voci A1, A2, Totale B1, Totale B2, D1 e D2; verificare che l’importo, sia in numeri che in lettere, dell’onere complessivo C+D corrisponda all’importo dichiarato nell'Allegato 1.