Con la circolare n. 5 del 2 marzo 2023 Assonime ha fornito chiarimenti in tema di “Legge di bilancio 2023: la disciplina opzionale di affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere”. Nello specifico, il documento analizza la disciplina di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera introdotta dalla legge di bilancio 2023. In tal modo si vuole favorire lo smobilizzo e il rimpatrio degli utili detenuti all’estero in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Il documento analizza il presupposto soggettivo, il meccanismo applicativo e le principali problematiche interpretative. La disciplina consente la possibilità, per i soci che siano titolari di partecipazioni in società estere nell’ambito dello svolgimento di un’attività di impresa, di assolvere un’imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili black di tali società in modo da poterli distribuire senza doverli assoggettare ad ulteriori prelievi impositivi in Italia. Quanto all’imposta dovuta per l’affrancamento è pari al: - 9% degli utili/riserve di utili per i soggetti IRES; - 30% per i soci che siano soggetti all’IRPEF. L’imposta va versata in un’unica soluzione, e senza possibilità di avvalersi della compensazione cd. “orizzontale” con altri crediti, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta 2022. Laddove non si addivenga al rimpatrio o venga meno la condizione dell’accantonamento degli utili rimpatriati nel periodo di sorveglianza, occorre versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione del 20% e degli interessi. Tramite questa normativa si vuole liberare e favorire il rimpatrio di riserve di utili detenute in Paesi o territori a fiscalità privilegiata che sarebbero altrimenti soggetti a tassazione ordinaria. Assonime ha evidenziato come la nuova disciplina rappresenti un regime una tantum che non risolve in modo compiuto le problematiche applicative e interpretative della disciplina impositiva dei dividendi e delle plusvalenze riguardanti le società residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. Nello specifico, occorrerebbe un futuro intervento del legislatore più organico e ad ampio spettro. Nel documento vengono illustrati i presupposti, le modalità di esercizio e gli effetti dell’opzione per l’affrancamento, evidenziando le principali questioni applicative che si auspica possano essere risolte dal decreto ministeriale recante le norme di attuazione della disciplina. Il decreto attuativo sarà oggetto di analisi in una separata circolare. Con riferimento all’ambito soggettivo sono ammessi all’esercizio dell’opzione le società di capitali, gli enti non commerciali, le società di persone, con esclusione delle società semplici, le stabili organizzazioni di imprese non residenti nonché le persone fisiche imprenditori. Occorre osservare che è riconosciuto solo in favore del socio residente controllante il beneficio della riduzione dell’aliquota di tre punti percentuali in caso di rimpatrio entro il 30 giugno 2024 e di accantonamento per almeno un biennio. Quanto al meccanismo applicativo Assonime ha evidenziato come il nuovo regime opzionale si configura come una forma di tassazione per trasparenza per alcuni versi assimilabile alla disciplina CFC, mentre, per altri aspetti significativi, se ne allontana. Tra i tratti distintivi vi è il fatto che l’imposizione sostitutiva concerne gli utili di bilancio della partecipata e non l’imponibile da determinarsi in base alle regole impositive nazionali.