Con nota n. 123-23/VP/mm del 2 marzo 2023, è stato posto al Ministero del Lavoro un quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui subordina la facoltà da parte delle PP.AA. di attivare le convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generali alla sussistenza del requisito, in capo alle ODV e alle APS potenziali parti del costituendo rapporto convenzionale, dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi. L’istante evidenzia che nei bandi emanati da diverse amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti. Sembrerebbe invece corretto verificare tale requisito alla luce dell’anzianità di iscrizione complessiva degli enti, dunque computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione. Con nota n. 2904 del 3 marzo 2023 il Ministero del Lavoro evidenzia che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: - la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale; - l’articolo 54, comma 4 del Codice, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi. Dalla lettura di tali previsioni è inequivocabile la permanenza del principio di continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS con la logica conclusione che nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, deve includersi anche il periodo precedentemente maturato in continuità di iscrizione, ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000. Le considerazioni valgono anche con riferimento all’articolo 57 del Codice, che, parimenti, richiede, ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza, il requisito temporale, in capo alle ODV, dell’anzianità minima semestrale di iscrizione al RUNTS. In tal caso potrà quindi essere utilmente computato il pregresso continuativo periodo di iscrizione nel registro ex l. n. 266/1991.