In sede di conversione in legge del D.L. n. 5/2023, meglio noto come “Decreto carburanti”, sono state novellate parte delle disposizioni riguardanti l’obbligo di trasparenza del prezzo medio dei carburanti che dovrà essere esposto insieme ai prezzi di vendita praticati dai distributori stradali. L’adempimento, introdotto dal legislatore con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza, ha determinato non pochi dissensi tra gli operatori del settore petrolifero. Il prezzo medio dovrebbe rappresentare per i consumatori un valore di confronto rispetto ai prezzi di vendita applicati presso l’impianto. Tuttavia, sulla determinazione di questi ultimi, incidono diversi fattori quali, ubicazione del distributore, densità degli impianti in una determinata zona, nonché quantitativo della domanda. Pertanto, potrebbe accadere che, due impianti appartenenti anche alla stessa compagnia di bandiera e ubicate in Comuni limitrofi applichino prezzi differenti. Come anche dichiarato dall’ AGCM, “un impianto di distribuzione di carburanti risulta effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura”. In tale contesto, quindi, il prezzo medio potrebbe rappresentare un indice di riferimento poco attendibile. Esposizione del prezzo medio - Il “Decreto carburanti”, oltre a ridefinire l’obbligo di comunicazione dei prezzi degli stessi ed il relativo regime sanzionatorio, impone ai gestori degli impianti di indicare anche il prezzo medio dei prodotti. Tale prezzo medio, a seguito dell’approvazione di un emendamento nella fase di conversione del decreto, avrà una distinta misurazione, in quanto verrà determinato su base nazionale e su base regionale. Nel dettaglio, gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione dovranno esporre: il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale, se l’impianto di distribuzione è sulla rete non autostradale; il prezzo medio nazionale praticato sulla rete autostradale, se l’impianto si trova sulla rete autostradale. Le medie aritmetiche dei prezzi da esporre, saranno calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) sulla base dei prezzi comunicati dagli impianti stessi e verranno pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero. Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, situati lungo la rete autostradale e non, saranno tenuti ad esporre con adeguata evidenza i cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento, analogamente a quanto attualmente avviene per i prezzi di vendita al pubblico, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005). Per garantire una maggiore diffusione dei prezzi medi tra i consumatori verrà, altresì, implementata un’applicazione informatica gratuita che consentirà la consultazione sia dei prezzi medi, sia dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica. Comunicazione telematica dei prezzi - Come anticipato, la determinazione delle medie aritmetiche dei prezzi da parte del MIMIT avviene sulla base dei prezzi comunicati dai gestori. Proprio in merito alle modalità di comunicazione, nella fase di conversione del decreto in commento, è stato integrato il comma 2 dell’articolo 1, specificando che, le comunicazioni da parte degli esercenti gli impianti di carburante, devono essere effettuate al variare del prezzo praticato sia in aumento che in diminuzione e, comunque, con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni. Tuttavia, è bene evidenziare che, per i distributori di carburante vige già l’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati in ciascun impianto per ogni tipologia di prodotto commercializzato, a norma dall’articolo 51 della Legge n. 99/2009. La periodicità dell’adempimento, così come stabilita dal D.M. 15 ottobre 2010 e dal D.M. 17 gennaio 2013, è settimanale e, in caso di aumento del prezzo, in un momento almeno contestuale alla variazione. I dati raccolti sono pubblicati sul portale “Osservaprezzi carburante” del MIMIT, il quale consente ai consumatori di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti vendita. Pertanto, stando alle modalità di comunicazione introdotte al summenzionato comma 2 nella fase di conversione del “Decreto carburanti”, l’obbligo di comunicazione già in essere per i gestori, viene rafforzato prevedendo che l’adempimento sia effettuato anche nei giorni in cui il prezzo di vendita subisce delle variazioni in diminuzione. Regime sanzionatorio - Nella fase di conversione in legge del Decreto in esame, è stato modificato il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio e di comunicazione del prezzo praticato. Nella versione vigente dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 5/2023, è prevista, infatti, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro e, dopo la terza violazione, la possibile sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni. Con le modifiche introdotte, sia l’omessa comunicazione che la mancata esposizione del prezzo medio, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro, considerando anche il livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è verificata. Se la violazione degli obblighi di comunicazione è reiterata per almeno quattro volte (anche non consecutive) nel¬l’arco di sessanta giorni, può essere dispo¬sta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. È previsto, inoltre, che lo stesso regime sanzionatorio sia applicato anche in caso di: violazione delle altre disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti, di cui all’articolo 15, comma 5, del D. Lgs. n. 206/2005; di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 della legge n. 99/2009; applicazione di un prezzo superiore rispetto a quello effettivamente comunicato. Con l’istituzione del nuovo regime sanzionatorio viene, quindi, sostituita la norma sanzionatoria attualmente prevista dall’articolo 22, comma 3, del D. Lgs. 114/1998, la quale prevede l’irrogazione di una sanzione da 516 a 3.098 euro. Di conseguenza, il regime sanzionatorio diventa meno oneroso e dipendente dal fatturato giornaliero del gestore.