Il decreto Carburanti è legge. Infatti, nella seduta dell’8 marzo, il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 5/2023 recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Di seguito le principali disposizioni. Buoni benzina per i lavoratori del settore privato Confermato, con alcune novità, il bonus carburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato. In particolare, l’articolo 1, comma 1, prevede, per il solo anno 2023 (analogamente a quanto previsto per l’anno 2022 dall’articolo 2 del D.L. n. 21/2022), la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti, in regime di detassazione, buoni benzina, o titoli analoghi, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore. Con una modifica apportata in sede di conversione, è stato specificato che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa, l’erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore a detto limite comporta la tassazione dell’intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori. Tale beneficio è ulteriore rispetto a quello previsto, in termini generali, dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E/2022 (che si ritiene applicabile anche alla presente disposizione) sono escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, mentre rientrano nell’ambito di applicazione della norma: - gli enti pubblici economici; - i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, secondo quanto specificato nella circolare n. 27/E/2022, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Quali sono gli obblighi di trasparenza dei prezzi per gli impianti di distribuzione I commi da 2 a 7-ter, sempre dell’articolo 1, dettano una serie di disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione. Nello specifico, si prevede l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie saranno calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. I dati saranno pubblicati dal Ministero sul proprio sito istituzionale in formato aperto per consentire l'elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare del prezzo praticato (in aumento o in diminuzione), del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale (anche in mancanza di variazioni), nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi dovranno essere definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un’applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. Sanzioni In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente per il giorno in cui la violazione è consumata. Qualora la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno 4 volte consecutive nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni. L’accertamento delle violazioni è effettuato dalla Guardia di finanza, mentre l’irrogazione delle sanzioni è rimessa alla competenza del prefetto. Le medesime sanzioni sono applicabili: - alle violazioni dell’art. 15, c. 5, D.Lgs. n. 206/2005, che impone che i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, siano esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori e siano esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale; - in caso di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione ai sensi dell’art. 51, c. 1, legge n. 99/2009; - in quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione. Una quota pari al 50% delle sanzioni amministrative applicate sarà versata nel bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi deve predisporre trimestralmente una relazione sull’andamento dei prezzi medi, da pubblicare nel sito internet dell’Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy, in cui sono specificamente illustrate le variazioni del prezzo rilevate nella filiera. Qual è l’agevolazione sulle accise prevista per i bus turistici Con il nuovo articolo 1-bis, inserito nel corso dell’iter di conversione, viene prevista una nuova misura di sostegno per il settore dei bus turistici. In particolare, la norma dispone l’applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell’aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante, prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995, anche alle imprese che esercitano l’attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge n. 218/2003, purché di categoria Euro VI. Come cambia il meccanismo di accisa mobile L’articolo 2 modifica il meccanismo di accisa mobile disciplinato dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), prevedendo che il taglio delle accise può essere adottato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto di riduzione delle accise dovrà tener conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del decreto, del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Come vengono rafforzati i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi L’articolo 3 rafforza gli strumenti a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi per la pronta e approfondita disamina dell’evolversi dei prezzi lungo la filiera dei beni di largo consumo, al fine di individuare con tempestività l’insorgere di fenomeni speculativi, non giustificati dalla sola dinamica inflazionistica. In particolare, al fine di rafforzare l’efficacia delle attività di monitoraggio e conoscitive del Garante attraverso un confronto stabile con le realtà territoriali, è previsto che il Garante operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. Inoltre, al fine di rafforzare e rendere tempestivo l’intervento di monitoraggio e di controllo del Garante, viene disposto che il Garante si avvale della collaborazione dall’ISTAT e dei dati da esso rilevati che sono messi a disposizione del Garante, su specifica istanza. Sanzioni Viene poi previsto che le sanzioni irrogate in caso di mancato riscontro, entro 10 giorni, alle richieste del Garante di verifica dei livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo, pari all'1% del fatturato (comunque non inferiori a 2.000 euro e non superiori a 200.000 euro), si applichino, salvo che il fatto costituisca reato, anche in caso di trasmissione di dati contabili e di bilancio non veritieri, ferma restando l’attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). Le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri (salvo che il fatto costituisca reato) saranno irrogate dalla CCIAA territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l’impresa che ha commesso la violazione. Da chi è composta la nuova commissione di allerta rapida Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione, l’articolo 3, comma 1, lettera c), prevede la costituzione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all’individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alla Commissione partecipano stabilmente l’ISTAT, l’ISMEA, l’Unioncamere, le CCIAA, la Guardia di finanza e gli altri Ministeri competenti, oltre alle strutture direzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui il Garante si avvale per legge. Fanno parte della Commissione, altresì, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni iscritte nell’elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni. Ove vengano in rilievo fenomeni relativi al settore della filiera agroalimentare, ai lavori della Commissione partecipa un rappresentante dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Compatibilmente con l’urgenza connessa al fenomeno rilevato, il Garante può invitare i rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy, che ne informa, ove necessario, il Governo per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. Fino a che reddito si ha diritto al bonus trasporti L’articolo 4 conferma anche per il 2023 il bonus trasporti, già previsto per l’anno 2022 dall’art. 35, D.L. n. 50/2022. Ma, mentre nel 2022 il bonus era riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, il nuovo buono è destinato alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono è riconosciuto per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro. Il buono è nominativo, può essere utilizzato per acquistare un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore per l'indicatore Isee. Resta ferma la detrazione fino a 250 euro prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati. Il buono è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino ad esaurimento delle risorse, pari a 100 milioni di euro. Una quota delle risorse, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse stanziate per la piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del buono.