L'art. 51, co. 2, della legge n. 488/1999 ha previsto per i lavoratori iscritti alla gestione Separata dell'INPS la facoltà di riscattare - fino a un massimo di 5 anni e con costo a carico degli interessati - i periodi di lavoro svolti mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti all'istituzione dell'obbligo contributivo presso la gestione, ossia antecedenti al 1° aprile 1996. Il D.M. 2 ottobre 2011, attuativo dell’art. 51, co. 2, della legge n. 488/1999, ha definito i requisiti necessari per l'esercizio di questa facoltà di riscatto, nonché per la valorizzazione dei periodi oggetto dell’operazione. Il decreto, in particolare, ha precisato che la prerogativa è riservata soltanto a coloro che hanno svolto attività autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) relativamente ai periodi da recuperare, esclusivamente laddove sprovvisti di copertura contributiva. Beneficiari Successivamente, con il messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008, l'INPS ha chiarito che possono beneficiare di questa possibilità i lavoratori iscritti alla gestione Separata dell’Istituto, con esclusivo riferimento ai periodi di lavoro svolti come co.co.co. (o co.co.pro.). La facoltà non può essere utilizzata, quindi, laddove nei periodi oggetto di riscatto l’interessato abbia svolto un’attività professionale, con partita IVA e senza l'obbligo di assicurazione presso una diversa cassa di categoria. Non rileva, ad ogni modo, l’attività lavorativa svolta al momento di presentazione della domanda di riscatto (l’istanza può essere presentata, ad esempio, da un libero professionista iscritto alla gestione Separata che abbia svolto, con riferimento ai periodi da riscattare, un'attività lavorativa sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa). Il riscatto è concesso solo in relazione ai periodi ante 1996 privi di copertura contributiva presso altre forme di assicurazione obbligatoria e può essere richiesto, dal diretto interessato o dai suoi superstiti, in qualsiasi momento (non sussiste alcun termine di decadenza). Riscatto dei periodi svolti in qualità di amministratore di società In merito alla possibilità di riscattare i periodi di lavoro svolti in qualità di amministratore, questi non sono esplicitamente esclusi (cfr. circ. INPS n. 117/2002), in quanto la posizione contributiva di detta figura, al pari del co.co.co., non è autonoma, ma dipendente dalla società, che corrisponde il compenso e versa la relativa contribuzione alla gestione Separata. Tuttavia, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1545 del 20 gennaio 2017 afferma, ribaltando il precedente orientamento (sent. n. 10680 del 1994) che il rapporto tra amministratore e società non può essere qualificato come una collaborazione coordinata e continuativa. Questo in virtù del fatto che l’amministratore costituisca il soggetto deputato in via esclusiva alla gestione dell'impresa, con conseguente impossibilità di essere considerato quale semplice collaboratore parasubordinato: l'attività “coordinata” dei lavoratori parasubordinati è un'attività difatti generalmente “soggetta ad ingerenze o direttive altrui”, non ipotizzabili nell’attività dell’amministratore, avente, invece, una relazione d'immedesimazione organica con la società, relazione che esclude le contrapposizioni giuridiche tipiche delle co.co.co. Il reddito dell’amministratore resta, comunque, assimilato al reddito di lavoro dipendente ed assoggettato alla contribuzione presso la gestione Separata. Tale assimilazione sembra poter operare a prescindere dalla riconducibilità o meno dell'ufficio di amministratore al modello della collaborazione coordinata e continuativa. Prova del rapporto I periodi lavorativi devono essere provati attraverso documenti scritti (dichiarazioni, attestazioni, ecc.) aventi data certa, redatti all'epoca dello svolgimento dell’attività. Sono idonee, in quanto basate su atti d'ufficio, anche le dichiarazioni rese ora per allora, ma soltanto nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili. Dalla documentazione, in particolare, devono evincersi: - l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione; - la durata del rapporto; - i compensi percepiti dal richiedente (a tal fine possono essere presentati il contratto di lavoro, la dichiarazione dei redditi, le ricevute degli emolumenti erogati). Se non è possibile provare la durata del rapporto, il riscatto può essere esercitato per l'intero anno interessato, o per il minor periodo richiesto. Il periodo deve in ogni caso essere privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo e i compensi devono risultare almeno pari all'ammontare del reddito minimo nella gestione Commercianti stabilito per l’annualità oggetto del riscatto, ammontare che va calcolato in proporzione alla durata del periodo stesso, laddove inferiore all’anno. Qualora non sia possibile dimostrare né la durata del periodo di attività, né l'ammontare dei compensi percepiti, l'INPS concede il riscatto di un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente e il minimale di reddito della gestione Commercianti. Onere del riscatto Per determinare il costo del riscatto, bisogna applicare al compenso percepito nei periodi da riscattare, rivalutato, l'aliquota pensionistica di finanziamento della gestione Separata, vigente alla data della domanda. Deve essere, quindi, considerata la posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva. Il compenso riferito ai periodi oggetto del riscatto deve essere rivalutato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato incassato, applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all'anno precedente. Benefici Il riscatto è utile al diritto e alla misura della pensione. L’importo riscattato va ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore accreditato presso la gestione Separata, a partire dall'anno in cui è effettuata l’operazione. La rivalutazione del montante individuale ad opera del tasso di capitalizzazione ha effetto, però, dall'anno successivo a quello della presentazione della domanda di riscatto. A causa del notevole incremento delle aliquote di contribuzione presso la gestione Separata, la facoltà è ad oggi molto più costosa rispetto al passato, con effetti sull’importo della pensione comunque modesti. Lo strumento risulta concretamente utile laddove il riscatto consenta all'assicurato di perfezionare prima del tempo i requisiti per un trattamento pensionistico anticipato o di anzianità.