Con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 l'INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022. Ricordiamo che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del TCF. Tale decisione ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: - gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; - gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023; - gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi. Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 53, comma 1-quater, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. Criteri per la determinazione dell’ammontare degli importi degli esoneri L’INPS provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale sulla base dei criteri di seguito specificati. Per quanto riguarda l’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, si precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione recata dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, che modula l’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile. Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella, come individuate dal citato articolo 5. Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile In merito, invece, all’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto–legge n. 4/2022, si fa presente che, in relazione ai differenti settori di attività interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l’esonero, il relativo ammontare sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella. Ammortizzatore sociale richiesto Normativa di riferimento Aliquota Integrazione salariale ordinaria (CIGO) Art. 5 del D.lgs n. 148/2015 Cfr. la precedente tabella Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) Art. 29, c. 8, del D.lgs n. 148/2015 4% Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà di cui articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 Art. 33, c. 2, del D.lgs n. 148/2015 misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Art. 7 del decreto interministeriale n. 98187/2016 4% Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento Art. 10, c. 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 96077/16 4% per periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile 8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile Si ribadisce che il contributo addizionale oggetto di esonero sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa). Registrazione degli esoneri sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato In considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’INPS procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro. Indicazioni operative I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell’articolo 11, comma 2,del decreto-legge n. 21/2022, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.