Scade il 16 marzo 2023, il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2023, modello ordinario, e per il rilascio delle stesse, mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea, ai soggetti percettori delle somme, utilizzando il modello sintetico della certificazione. Struttura del modello Il modello di Certificazione Unica è costituito da: - Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente; - Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; - Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi; - Certificazioni redditi da locazioni brevi; - Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. Novità 2023 La CU 2023 è stata oggetto di modifica, rispetto al modello in uso lo scorso anno, nella parte che riguarda le nuove detrazioni per familiari a carico in vigore da marzo 2022 ed inoltre: - riguardo le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo; - per la gestione del bonus carburante, fiscalmente esente fino all’importo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro private, indipendentemente dal suo ammontare; - nella sezione dati previdenziali trovano spazio i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che dovranno essere indicati in questa sezione per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022. Trasmissione oltre il termine Entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria, e dunque entro il 21 marzo 2022, i sostituti d’imposta possono effettuare, senza applicazione di alcuna sanzione, le eventuali correzioni necessarie sulle CU inviate nei termini. Inoltre, in accordo alle disposizioni del decreto Milleproroghe, entro il medesimo termine è possibile sanare la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche di competenza dei periodi d’imposta dal 2015 al 2017. Sanzioni amministrative L’omesso o errato invio all’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa o errata, con riduzione a un 1/3 se la correzione è fatta entro 60 giorni dal termine ordinario.