Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità. Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Il provvedimento di autorizzazione - inviato dall’INPS al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente - preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile. Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza. La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento. Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave. Prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica. La novella si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022. Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016. In base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. Per la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo. Quest’ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”. Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente. Sarà cura dell’operatore della Struttura territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tanto premesso, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità: il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016; uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il novellato comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario. La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame. Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Sarà cura dell’operatore della Struttura territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive. Esposizioni in Uniemens. Codici evento e di conguaglio 1. Istruzioni operative per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali Per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, come modificati, da ultimo, dal decreto legislativo n. 105/2022, nei flussi di denuncia Uniemens, al fine di soddisfare l’esigenza di un monitoraggio sulla fruizione degli stessi e sui relativi oneri, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo del lavoratore in relazione al quale la prestazione è stata conguagliata, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti. L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023. Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023, con successiva comunicazione l'INPS definirà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio. RA1 giorni/ore di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave; QB5 permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001; TA1 giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave; MD1 congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave. Contribuzione figurativa nei limiti previsti dalla norma. Inoltre, al fine di consentire la puntuale imputazione degli oneri relativi alla fruizione del prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, nei confronti del bambino con disabilità grave e dei permessi orari fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità grave di cui all’articolo 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alternativi al prolungamento del congedo, sono stati istituiti i seguenti codici: YA1 prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento; YA2 prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento; XB3 permessiorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001. I codici evento MA5, MA6, MA7, MB5, MC1, MA4 e MB3 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022. Nella compilazione del flusso deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. Si fa presente che, per tutti gli eventi richiamati, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento per i permessi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti ai permessi/congedi in commento contraddistinti dai codici che restano in uso. Nella compilazione dell’elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> occorre indicare il codice fiscale del dante causa. Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto. Nel caso di eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, RA1, TA1 e MD1), deve essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza. Per l’evento RA1 deve essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza anche nel caso di fruizione oraria. Nel caso di eventi la cui fruizione è oraria (XB3 e QB5), nell’elemento <SettAccredito> deve essere indicata la durata dell’assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell’elemento <SettAccredito>, deve essere valorizzato l’elemento <GiorniAccredito>, indicando la durata dell’assenza espressa in giorni e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento. Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto. Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, TA1 e MD1): - Elemento <Lavorato> = N; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1; - Elemento <CodiceEventoGiorn> = YA1, YA2, TA1 E MD1; - Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa/<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo oraria (XB3 e QB5): - Elemento <Lavorato> = S; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2; - Elemento <CodiceEventoGiorn>= (XB3 e QB5); - Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno; - Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata la fruizione di un permesso di tipo orario (XB3 e QB5) con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> è = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> è = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, è = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito. Con specifico riferimento all’evento RA1 si fa presente che, sia nel caso in cui lo stesso sia fruito in modalità oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, deve essere compilato l’elemento giorno indicando nell’elemento <NumOreEvento>, rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all’intera giornata fruita (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi). Pertanto, sempre con riguardo al codice RA1 la valorizzazione dell’evento nel flusso Uniemens è la seguente: - Elemento <Lavorato> = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi) o oraria; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria; - Elemento <CodiceEventoGiorn> = RA1; - Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno; - Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore dello Spettacolo deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>. Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale: i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di permesso a ore è tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e vale solo a integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> è = 1 abbinato a <Lavorato> = N; devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>. In caso di eventi XB3 e QB5, non devono essere compilati i campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione “persa”; per tali eventi opera l’accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell’assegno sociale rapportato alla durata dell’evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001). Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati, introdotti a decorrere dal periodo di competenza maggio 2023, deve essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>: Elemento <CodiceCausale>: indicare i nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento: - Codice L303, avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 - (Codice Evento RA1)”; - Codice L306, avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice Evento QB5)”; - Codice L307, avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili(disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave D.lgs n. 105/2022 (Codice evento TA1)”; - Codice L308, avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento MD1)”; - Codice L300, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento YA1)”; - Codice L301, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022. (Codice evento YA2)”; - Codice L302, avente il significato di “Conguaglio permessiorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento XB3)” Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del dante causa Elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo>: CF_PERS_FIS Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza. Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, devono continuare a essere utilizzati i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio. 2. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Per la corretta comunicazione dei permessi in esame, i datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, al verificarsi dell’evento, devono compilare anche la ListaPosPA secondo le modalità in uso, utilizzando i seguenti Codici Tipo Servizio nell’elemento V1, Causale 7, CMU 8: 3L: Permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’art.33 c.3 Legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112; 3M: Permessi orari (art.33 c.6 Legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contrib. figurativa su retrib. convenz. (art.35 c.2 D.lgs n.151/2001) usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112; 3N: Permessi mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; 3P: Congedo straord. (art.42 c.5 D.lgs n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112. Inoltre si è reso necessario istituire anche i seguenti Codici Tipo Servizio da utilizzare nell’elemento V1, Causale 7, CMU 8 nei casi di prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, nei confronti del bambino con disabilità grave e dei permessi orari fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità grave di cui all’articolo 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alternativi al prolungamento del congedo: 3Q: Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disab.grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112; 3R: Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disab.grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112; 3S: Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001 usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. I nuovi Codici Tipo Servizio la cui validità decorre dal 13 agosto 2022 devono avere corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento di cui al punto precedente come di seguito illustrato: - 3L: RA1; - 3M: QB5; - 3N: TA1; - 3P: MD1; - 3Q: YA1; - 3R: YA2; - 3S: XB3. L’introduzione dei nuovi Codici Tipo Servizio determina che i seguenti attualmente in uso - 34, 44, 45 e 53 - mantengano la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022, mentre il Tipo Servizio 54 resta valido solo quando riferito al corrispondente Tipo Evento MB1. Regime fiscale Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente sono assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tale fine, l’INPS è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e a rilasciare al contribuente apposita certificazione fiscale (CU) valida ai fini dichiarativi.