Con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023 l'INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive sui contratti di solidarietà a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021. Ricordiamo che per l’anno 2021 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Calcolo della riduzione contributiva La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati: il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182; il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge. L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero contributivo denominato "Decontribuzione Sud". Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il citato articolo 27 del D.L. n. 104/2020, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020; tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021. L’Istituto ha chiarito che il beneficio contributivo Decontribuzione Sud è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni. Tenuto conto delle pesanti conseguenze economiche scaturenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno colpito, in misura particolare, le imprese operanti nei territori indicati dall’articolo 27 del D.L. n. 104/2020, nonché della mancanza di espressa previsione normativa ostativa al cumulo degli esoneri contributivi in argomento - anche alla luce del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si è, pertanto, chiarito che le imprese ubicate nei predetti territori possono fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, anche nel caso in cui le stesse abbiano già fruito dell’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud. Quindi, anche le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo. Adempimenti delle Strutture territoriali La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”. Uniemens Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: - nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”; - nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo. Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2023. Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).