Nella scelta se erogare o meno ai propri dipendenti i buoni pasto oppure l’indennità di mensa, il datore di lavoro dovrà fare delle valutazioni di convenienza in relazione al costo che dovrà sostenere. A tal proposito, occorre ricordare che l’indennità sostitutiva di mensa può essere erogata o meno ai propri dipendenti, dal datore di lavoro, in sostituzione del servizio di mensa. In questo caso la somma diventa una voce retributiva assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale. Quando l’indennità non è disciplinata da contrattazione collettiva, e quindi ha una natura puramente assistenziale nei confronti del lavoratore, la stessa può essere erogata tramite i buoni pasto. Quest’ultimi nascono dall’esigenza di affiancare alla retribuzione in denaro, forme di retribuzione in natura, consistenti nell’erogazione di beni o servizi. I buoni pasto, pertanto, rappresentano un benefit elargito dal datore di lavoro ai propri dipendenti che per le aziende costituisce un efficace strumento di riduzione del cuneo fiscale, poiché esenti da imposizione fiscale e contributiva. Al contempo, per i lavoratori rappresentano un beneficio che aumenta il loro potere d’acquisto. I buoni pasto sono esclusi dalla base imponibile fino a € 4,00 per ogni giornata di lavoro (il limite di esclusione è elevato a € 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica). L'importo del valore nominale del ticket che eccede il limite di € 4,00 costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di € 258,23, stabilita su base annua per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro. Ricordiamo inoltre, che il buono pasto non costituisce diritto imprescindibile del lavoratore e spetta soltanto quando previsto da un apposito accordo collettivo o individuale. In mancanza di tale accordo, i benefici previsti dai buoni pasto non possono essere pretesi poiché non rappresentano una parte della retribuzione ma un beneficio assimilato alle prestazioni di welfare. La legge, quindi, non impone al datore di lavoro alcun obbligo sul rilascio dei buoni pasto poiché la loro concessione è sempre specificata nel contratto di assunzione o è frutto di successivi accordi. Con riferimento ai lavoratori subordinati con contratto di lavoro part-time, si ricorda infine che gli stessi possono ricevere il buono pasto, ove concesso dal datore di lavoro, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto come disciplinato dall’articolo 4 del decreto Mise n. 122 del 7 giugno 2017.