Anche le società agricole possono fallire. Ai fini dell’esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l’organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004, anche le società di capitali possono esercitare l’impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un’indagine volta ad accertare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta. Il perimento sulla fallibilità dell’impresa agricola che svolge attività commerciale viene definito dalla Corte di Cassazione con tre diverse sentenze del 13 gennaio 2023, n. 15263, del 15 febbraio 2023, n. 4790 e del 24 gennaio 2023 n. 2162. Assoggettabilità al fallimento dell’imprese che produce, trasforma e commercia prodotti agricoli (sentenza n. 15263/2023) - Ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell’attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. Solo un’indagine in concreto, pertanto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in sé, permette l’invocata esenzione, potendosi, peraltro, trarre indizi rilevanti anche dall’oggetto sociale. Spetta, peraltro, al debitore, in ragione della prossimità della prova, la dimostrazione dei fatti o delle qualità esimenti, come lo status di imprenditore agricolo. L’allegazione della natura agricola non integra un’eccezione in senso stretto, per cui al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, anche in grado d’appello. Secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, appare rientrare nel novero degli imprenditori commerciali la società consortile a responsabilità limitata risultante iscritta nel registro delle imprese come “impresa agricola” che ha come oggetto sociale “l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., riguardanti la produzione, la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli”. Nozione di impresa agricola rilevante ai fini dell’esenzione dalla dichiarazione di fallimento (sentenza n. 2162/2023) - Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall’art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell’esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l’attività di produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell’energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all’indagine sull’origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell’art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse. Fallimento impresa agrituristica (sentenza n. 4790/2023) - L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 Legge fallimentare, va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.