ANF cittadini extracomunitari: l’inclusione retroattiva di nuovi familiari equivale a nuova domanda

Con il messaggio n. 1375 del 13 aprile 2023 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in tema di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022.

Ricordiamo che, sulla base di quanto indicato dall’Istituto, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali dell’INPS, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale.

A tale riguardo, recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di pregressa domanda già accolta per familiari tutelati dalla normativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, si chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al fine dell’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con provvedimento di pieno accoglimento.

Sul punto, l’Istituto ribadisce che tale riesame può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni del citato articolo 2, nei termini di decadenza.

Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l’inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come “nuova domanda” e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l’Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte.

Pertanto, eventuali richieste di riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare.